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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4250/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giamblanco ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva prosciolto per prescrizione da alcuni capi (peculato A1 e A2) e lo aveva condannato per la cessione di 100 g di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990) e per peculato relativo a hashish (capo A4 e D). I motivi del ricorso contestavano: 1) la valutazione delle dichiarazioni dei coimputati (Fabiani e Condello) sotto il profilo della motivazione e del principio "oltre ogni ragionevole dubbio" (art. 192 c.3 c.p.p.); 2) l'omessa considerazione di una memoria/informativa (nota 12/8/2011) che, secondo la difesa, escluderebbe la disponibilità dei 100 g di cocaina; 3) la qualificazione del fatto A2 come non riconducibile alla lieve entità ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; 4) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Fabiani per vizi di incompatibilità/testimonianza assistita (art. 197 e 197-bis c.p.p.) e per mancata notifica degli avvisi ex art. 64 c.3 c.p.p.; 5) profili di nullità o inutilizzabilità delle escussioni non provati nel fascicolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in gran parte respinto i motivi di ricorso come infondati o inammissibili: ha ritenuto corretta la valutazione congiunta della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni di Fabiani e Condello (art. 192 c.p.p.), e non ha riconosciuto l'inutilizzabilità delle relative dichiarazioni per i profili di connessione/continuazione o per mancati avvisi ex art. 64 ove tali eccezioni non fossero state documentate in modo adeguato. Ha inoltre escluso la possibilità di sollevare in Cassazione la questione della lieve entità (art. 73 c.5) poiché non prospettata in appello. Tuttavia la Corte ha accolto il rilievo temporale relativo alla prescrizione: con il conteggio compiuto la prescrizione è maturata per il reato di peculato contestato al capo A4), per il quale la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Di conseguenza è stata rideterminata la pena complessiva (la sentenza riporta la nuova misura: anni 9 mesi 3 di reclusione e una somma residuale), attenuando parzialmente la posizione dell'imputato ma rigettando le principali censure sulla valutazione probatoria.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma 3 e 4)

    Disciplina la valutazione delle dichiarazioni dei testimoni e dei chiamanti in correità: la Corte ha richiamato che credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva vanno vagliate unitariamente e che la convergenza di più dichiarazioni può costituire riscontro, salvo che emerga collusione o concerto calunnioso

  • art. 197 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'incompatibilità alla testimonianza per coimputati o imputati in procedimenti connessi: la Corte ha chiarito che l'operatività dell'incompatibilità va valutata sincronicamente con le fattispecie di connessione e con la specifica imputazione in corso

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    Regola la testimonianza assistita (quando l'incompatibilità non opera ma è prevista la facoltà di non rispondere e gli avvisi): la Corte ha applicato la norma richiedendo prove documentali quando si deduce la mancata osservanza degli avvisi ex art. 64

  • art. 64 cod. proc. pen. (comma 3, lett. c)

    Prevede gli avvisi da dare al dichiarante quando le sue dichiarazioni possono comportare responsabilità: la Corte ha rilevato che l'assenza di contestazione documentale delle notifiche nei ruoli precedenti impedisce di dedurne la nullità in Cassazione

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Regola la riunione per connessione: la Corte ha richiamato le differenze tra connessioni per continuazione, concorso o collegamento probatorio e le conseguenze processuali sulla testimonianza

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 (comma 5 e comma 7)

    Norma sugli stupefacenti: comma 5 disciplina il trattamento per la lieve entità; comma 7 riguarda attenuanti e riti. La Corte ha ritenuto inammissibile sollevare in Cassazione la questione della lieve entità non prospettata in appello

  • art. 12 cod. proc. pen. (comma 1, lett. a e c)

    Definisce le ipotesi di connessione: la Corte ha distinto le diverse forme (concorsuale, per continuazione, collegamento) per valutare l'applicabilità delle norme sull'incompatibilità/testimonianza

  • art. 371 cod. proc. pen. (comma 2, lett. b)

    Riferimento al collegamento probatorio utilizzato nella ricostruzione giurisprudenziale sulla riunione dei procedimenti e sulla testimonianza assistita

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e)

    Criteri di valutazione dei motivi di cassazione: la Corte ricorda che i rilievi che si confrontano con il materiale probatorio sono limitati se non rientrano nelle ipotesi tassative di vizio di motivazione

  • art. 49 C.d.F.U.E. (principio di proporzionalità della pena)

    Citato dal ricorrente a supporto di argomenti di proporzionalità della pena in relazione alla lieve entità, ma la Corte ha escluso l'esame perché la questione non era stata prospettata in appello

Massime di principio

  • La valutazione delle dichiarazioni di coimputati deve essere effettuata unitariamente: credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva (precisione, coerenza, costanza, spontaneità) vanno vagliate insieme prima di cercare riscontri esterni
  • La convergenza di più chiamate in correità può costituire riscontro individualizzante anche se non sovrapponibili nei dettagli, purché non emerga collusione o allineamento indotto
  • Le eccezioni di inutilizzabilità o nullità relative ad avvisi ex art. 64 o ad atti custoditi in altro fascicolo devono essere provate documentalmente: in Cassazione non basta un'affermazione generica se non si produce o indica la relativa documentazione
  • La questione dell'inquadramento di un fatto nella "lieve entità" (art. 73 DPR 309/1990) deve essere tempestivamente sollevata in appello per poter essere esaminata in Cassazione; altrimenti è preclusa
  • Quando si contesta la presenza o la sottrazione di cose sequestrate (es. stupefacenti) è necessario produrre elementi probatori diretti che smentiscano la possibilità di disponibilità non documentata: informative interne o verifiche cartolari spesso non bastano a ribaltare valutazioni basate su convergenze dichiarative
  • Il calcolo dei termini di prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio di capi di imputazione: la Cassazione interviene per correggere il computo temporale e le conseguenti estinzioni dei reati
  • Chi impugna in Cassazione vizi di istruttoria o procedurali deve averli sollevati e documentati nelle fasi precedenti o, in caso contrario, fornire nel ricorso prove adeguate a sostegno delle censure

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