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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28269/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da un professionista avverso l'iscrizione a ruolo di somme richieste dall'INPS a titolo di contributi previdenziali riferiti all'attività di libero professionista svolta nell'anno 2004. In primo grado l'opposizione era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e ha respinto l'opposizione, ritenendo che il credito contributivo non fosse prescritto perché il termine di prescrizione doveva decorrere non dalla scadenza del pagamento dei contributi, bensì dalla data entro cui andava presentata la dichiarazione dei redditi relativa al 2004. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dalla data fissata per il versamento dei contributi; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, e cioè che era già stata presentata la dichiarazione dei redditi per il 2003, sicché l'INPS avrebbe potuto conoscere la produzione di redditi nel 2004 e la conseguente obbligazione contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e richiamando un orientamento consolidato secondo cui, per i contributi previdenziali dovuti in relazione alla produzione di reddito, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è solo una dichiarazione di scienza e non un presupposto del credito contributivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione per i conseguenti accertamenti. Il secondo motivo non risulta esaminato nel merito nella parte finale del testo fornito, poiché la cassazione è stata disposta in accoglimento del primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi, ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento, non con la dichiarazione dei redditi

  • art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155

    i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati

    la norma individua il dies a quo della prescrizione nel momento della scadenza del versamento contributivo

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

    i termini di versamento dei contributi coincidono con quelli fiscali, ma la decorrenza della prescrizione resta ancorata alla scadenza del pagamento

  • art. 10273/21

    richiamata come precedente conforme sul fatto che la dichiarazione dei redditi non è presupposto del credito contributivo

  • art. 17970/22

    richiamata come precedente conforme sul fatto che la dichiarazione dei redditi non è presupposto del credito contributivo

  • Cass. 27950/18

    precedente consolidato secondo cui la prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi e non dalla dichiarazione dei redditi

Massime di principio

  • Per i contributi previdenziali dovuti in relazione a redditi prodotti, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine previsto per il versamento, non dalla presentazione della dichiarazione fiscale.
  • La dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza e non integra il presupposto costitutivo del credito contributivo; l'eventuale mancata presentazione nei termini può creare solo una difficoltà di fatto, non un impedimento giuridico alla decorrenza della prescrizione.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., il diritto dell'ente previdenziale può essere fatto valere già alla scadenza del pagamento dei contributi, quando il credito è esigibile, senza attendere ulteriori adempimenti fiscali del debitore.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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