Sentenza n. 3343/2026 - Roma, Sezione 2B
per il reclamo, ex art. 114, comma 6, c.p.a., avverso gli atti del Commissario ad acta individuato con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata dall’intestato Tribunale in data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e inerzia del Commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una precedente sentenza, nonché mancato pagamento di quanto dovuto
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. contro gli atti e, soprattutto, contro l'inerzia del Commissario ad acta nominato con una precedente sentenza del TAR. Il Commissario, dopo essersi insediato e avere dichiarato di voler dare esecuzione al giudicato, ha richiesto ulteriori adempimenti, che il ricorrente ha eseguito. Nonostante ciò, il pagamento delle somme dovute non è stato effettuato, a causa del protrarsi dell'inerzia anche del Commissario ad acta. Il Ministero della Giustizia, ritualmente coinvolto, non si è costituito nel reclamo.
La decisione
Il TAR accoglie il reclamo quanto alle misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato. Considera l'inerzia del Commissario ad acta incompatibile con gli obblighi connessi all'incarico, rilevando anche la possibile violazione di obblighi di legge e la possibile produzione di danno erariale per i costi ulteriori derivanti dal protrarsi dell'inadempimento, quali le spese di lite. Per questo dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma e alla Procura presso la Corte dei conti. Il Collegio sostituisce il precedente Commissario ad acta con il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, autorizzandolo a delegare l'attività a un dipendente dotato di adeguata professionalità, e assegna il termine di 30 giorni per dare esecuzione alla precedente sentenza. Il Ministero è inoltre condannato alla rifusione delle spese del presente incidente di esecuzione, liquidate in euro 750,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
Consente di proporre reclamo contro gli atti del Commissario ad acta nell'ambito dell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inerzia del Commissario ad acta, dopo l'insediamento e nonostante l'adempimento degli obblighi richiesti al creditore, legittima il giudice dell'esecuzione a sostituire il Commissario e ad assegnare al nuovo organo un termine perentorio di adempimento.
- Quando il protrarsi dell'inerzia nell'esecuzione del giudicato può integrare violazioni di obblighi di legge o determinare ulteriori costi per l'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei conti per le rispettive valutazioni.
- L'inerzia del Commissario ad acta che costringe il creditore a proporre un reclamo nell'incidente di esecuzione giustifica la condanna dell'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite.
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