Cassazione Civile, Ordinanza n. 26277/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di una quota di credito IVA maturato in più annualità (2003-2009), con richiesta di rimborso parziale di euro 100.000 su un credito esposto in dichiarazione. L’Amministrazione finanziaria contestava l’esistenza del credito, sia per la parte maturata fino al 2006 sia per quella successiva al 2007. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la CTR Lombardia aveva rigettato l’impugnazione dell’Ufficio ritenendo, da un lato, che per i crediti anteriori al 2007 l’Ufficio non potesse più controllare per intervenuta decadenza ex art. 57 d.P.R. 633/1972, e, dall’altro, che per gli anni dal 2007 in poi l’attività dell’impresa fosse esclusivamente edile e che, ai fini IVA, la detrazione spettasse secondo un concetto di inerenza inteso come impiego dei beni e servizi in operazioni soggette a IVA. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 30 e 57 d.P.R. 633/1972 per avere la CTR applicato il termine decadenziale anche a una contestazione del credito IVA; nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e norme del processo tributario; violazione delle norme su inerenza e detrazione IVA per errata nozione di inerenza; omesso esame di un fatto decisivo sul medesimo tema.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il quarto e ha rigettato il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sollevata dai controricorrenti, ritenendo che il credito IVA fosse contestato nel suo complesso e che la questione dell’eventuale credito residuo attincesse al merito.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova in tema di credito IVA e di inerenza dei costi.
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in relazione al rimborso del credito IVA.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
il termine decadenziale non impedisce all’Amministrazione di contestare l’esistenza del credito IVA quando il credito sia oggetto di contestazione sostanziale.
art. 115 c.p.c.
invocato nel motivo sulla motivazione apparente, poi respinto.
art. 116 c.p.c.
invocato nel motivo sulla motivazione apparente, poi respinto.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel motivo sulla motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sulla motivazione apparente della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sulla motivazione apparente della sentenza tributaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rubrica del vizio di violazione di legge per il primo e terzo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
rubrica del vizio processuale dedotto con il secondo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
rubrica dell’omesso esame di fatto decisivo dedotto con il quarto motivo.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato sul diritto alla detrazione IVA e sul concetto di inerenza.
art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel terzo motivo in tema di operazioni rilevanti IVA.
art. 17 direttiva 77/388/CEE
richiamato dalla ricorrente sul diritto alla detrazione IVA e sull’inerenza.
art. 168 direttiva 2006/112/CE
richiamato dalla ricorrente sul diritto alla detrazione IVA e sull’inerenza.
Cass., Sez. U, n. 21766 del 29/07/2021
"In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento"
principio esteso dalla Corte al credito IVA: la decadenza dal potere di accertamento non impedisce la contestazione del credito dichiarato.
Cass., Sez. U, n. 5069 del 15/03/2016
richiamata come precedente in materia di IRPEG da cui è stato tratto un principio poi esteso all’IVA.
Cass., Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016
richiamata per definire la motivazione apparente come assenza di reale intelligibilità del ragionamento decisorio.
Cass. n. 13977 del 23/05/2019
richiamata a sostegno della nozione di motivazione apparente.
Cass. n. 18904 del 17/07/2018
richiamata per il principio di inerenza unico per imposte sui redditi e IVA e per il suo carattere qualitativo.
Cass. n. 450 del 11/01/2018
richiamata per affermare che il principio di inerenza deriva dalla nozione di reddito d’impresa e non da una regola di correlazione costi-ricavi.
Cass. n. 30030 del 21/11/2018
richiamata per il principio secondo cui sono esclusi i costi estranei all’esercizio dell’impresa.
Cass. n. 27786 del 31/10/2018
richiamata per la natura qualitativa del giudizio di inerenza e per il rilievo della macroscopica antieconomicità come indice probatorio.
Cass. n. 13882 del 31/05/2018
richiamata sul medesimo principio di inerenza.
Cass. n. 22938 del 26/09/2018
richiamata per distinguere il giudizio di inerenza da quello di congruità/antieconomicità.
Cass. n. 13588 del 30/05/2018
richiamata per il rilievo dell’incongruità e dell’antieconomicità come indici sintomatici della carenza di inerenza.
Massime di principio
- Nel giudizio sul rimborso del credito IVA, l’Amministrazione finanziaria può contestare l’esistenza e la spettanza del credito anche oltre i termini decadenziali per l’accertamento, quando la contestazione riguarda il credito dichiarato in sé e non una semplice rettifica del debito d’imposta.
- La decadenza dal potere di accertamento non determina la cristallizzazione del credito IVA dichiarato né impedisce all’Ufficio di opporre l’inesistenza del credito quale fatto costitutivo della pretesa restitutoria.
- Il principio di inerenza è unico per imposte sui redditi e IVA e ha natura qualitativa: occorre verificare se il costo sia riferibile all’esercizio dell’impresa, anche in via indiretta, potenziale o futura, non se esso sia semplicemente utile o conveniente sotto il profilo economico.
- In tema di inerenza, il contribuente deve provare l’esistenza, la natura e la destinazione imprenditoriale del costo; l’Amministrazione può contrastare tale prova deducendo elementi di insufficienza, inadeguatezza o circostanze incompatibili con la riferibilità del costo all’attività d’impresa.
- La macroscopica antieconomicità di una spesa non coincide con la mancanza di inerenza, ma può costituire un indizio probatorio della sua assenza; il giudizio di congruità resta logicamente distinto dal giudizio di inerenza.
- Una motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a escludere la nullità della sentenza.
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