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Sentenza

Sentenza n. 372/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 662/2024, emessa in data 22/01/2024 dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202508831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 662/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 662/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Ministero. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.500 euro, oltre alle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario. Sebbene il titolo esecutivo fosse stato ritualmente notificato all'Amministrazione, quest'ultima non aveva adempiuto entro il termine legale. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione coattiva del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere concreta attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Poiché l'Amministrazione non aveva corrisposto le somme dovute, il giudice ha dichiarato l'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine senza adempimento, può essere proposta l'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'Amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • La proposizione dell'azione di ottemperanza presuppone la rituale notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, il giudice deve ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine congruo, individuato nella fattispecie in 60 giorni.
  • In caso di perdurante inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di eseguire il giudicato entro un termine decorrente dalla scadenza di quello assegnato all'Amministrazione e previa richiesta dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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