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Sentenza

Sentenza del 27/01/2015 n. 146 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Accertamento - Società a ristretta base societaria - Costi indeducibili - Presunzione di distribuzione dei maggiori utili - Legittimità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione ha considerato indeducibile un costo, aumentando conseguentemente il reddito imponibile della società, e ha presumibilmente imputato il maggior utile così accertato ai soci sulla base della ristretta base societaria. La contestazione riguarda l’illegittimità dell’estensione della presunzione a un componente negativo di reddito: il costo non era contestato quanto alla sua effettiva esistenza, ma soltanto quanto alla sua deducibilità fiscale.

La decisione

La presunzione di distribuzione degli utili occulti nelle società a ristretta base societaria è stata ritenuta applicabile soltanto ai maggiori redditi derivanti da componenti positivi evasi. Non può invece presumersi distribuito ai soci un componente negativo, quale un costo realmente sostenuto ma fiscalmente indeducibile. Pertanto, l’accertamento fondato sulla presunta distribuzione del maggiore utile derivante esclusivamente dal disconoscimento della deducibilità del costo è illegittimo.

Norme richiamate

  • Presunzione di distribuzione degli utili occulti nelle società a ristretta base societaria

    La presunzione, fondata sulla ristrettezza della compagine sociale e sui rapporti fiduciari tra i soci, può operare per i maggiori ricavi o altri componenti positivi non dichiarati, ma non per trasformare automaticamente in utili distribuiti ai soci costi esistenti ma fiscalmente indeducibili.

Massime di principio

  • La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base societaria riguarda normalmente maggiori componenti positivi non contabilizzati o non dichiarati, non semplici variazioni fiscali derivanti dall’indeducibilità di costi.
  • Se l’Amministrazione non contesta l’effettività di un costo, ma soltanto la sua deducibilità, l’aumento del reddito imponibile è un effetto fiscale e non dimostra, da solo, l’esistenza di un utile extracontabile materialmente disponibile e distribuito ai soci.
  • Per applicare la presunzione di distribuzione occorre distinguere tra maggiori ricavi o utili occultati e costi contabilizzati ma recuperati a tassazione: solo la prima situazione può normalmente fondare la presunzione, salvo ulteriori elementi probatori.
  • In casi analoghi, il contribuente dovrebbe verificare se l’accertamento dimostri l’esistenza di somme effettivamente incassate o sottratte alla contabilità, oppure se derivi esclusivamente dal disconoscimento fiscale di una componente negativa.

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