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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26059/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di primo grado per un furto, dopo la riqualificazione giuridica dell'originaria imputazione da furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. a furto semplice ex art. 624 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha nuovamente contestato la riqualificazione del fatto, ma la censura è stata ritenuta priva di interesse perché la Corte territoriale aveva già accolto tale richiesta; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, sostenendo implicitamente l'erroneità della valutazione dei precedenti penali e del loro rilievo ai fini del trattamento sanzionatorio, ma il motivo è stato giudicato meramente reiterativo di quello già proposto in appello e specificamente disatteso dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo indeducibile per difetto di interesse, poiché la riqualificazione invocata era già stata accolta dalla Corte d'appello. Ha ritenuto il secondo motivo indeducibile perché non specifico e solo apparente, in quanto riproponeva pedissequamente una questione già esaminata e respinta in appello sulla recidiva, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    indicato come reato per cui è stata confermata la responsabilità, a seguito di riqualificazione dell'originaria imputazione.

  • art. 624-bis c.p.

    richiamato come originaria imputazione, poi riqualificata in furto semplice.

  • art. 99 c.p.

    la decisione fa riferimento alla disciplina della recidiva, senza indicare espressamente l'articolo, nell'ambito della valutazione dei precedenti penali.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso che sollecita una riqualificazione giuridica già accolta dal giudice di merito, poiché manca un concreto vantaggio conseguibile dal ricorrente.
  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso che si limiti a reiterare in modo pedissequo una censura già proposta in appello e disattesa, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla recidiva deve contenere una critica argomentata alla motivazione del giudice di merito, non essendo sufficiente una contestazione generica dei precedenti penali o della valutazione della maggiore pericolosità desunta dal percorso criminale.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se del caso, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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