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Sentenza

Sentenza n. 1685/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento del decreto del 18 giugno2025 adottato dal commissario ad acta in ottemperanza della sentenza del TAR Campania n. 5182/22;

Giustizia amministrativa202202754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Decreto del commissario ad acta del 18 giugno 2025, adottato in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5182/2022, concernente opere edilizie eseguite presso un immobile vincolato e l’acquisizione di pareri e autorizzazioni

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano originariamente agito contro il silenzio del Comune di Caserta e della Soprintendenza su un’istanza volta all’adozione di provvedimenti repressivi per abusi edilizi realizzati presso un immobile di interesse storico-artistico. La sentenza n. 5182/2022 aveva accolto il ricorso nei confronti del Comune, limitatamente all’obbligo di provvedere, nominando un commissario ad acta. Il commissario, con decreto del 18 giugno 2025, aveva onerato la controinteressata di chiedere alla Soprintendenza un parere sulla compatibilità delle opere eseguite con le esigenze di tutela dell’immobile vincolato e di acquisire, per le opere sulle parti comuni, l’autorizzazione dei comproprietari. I ricorrenti hanno proposto reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., deducendo la nullità del decreto per violazione del giudicato e, in subordine, la sua illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che il commissario avesse oltrepassato i limiti della sentenza, consentendo in particolare l’acquisizione postuma di un parere di compatibilità paesaggistica anche per un aumento di volumetria. Hanno inoltre chiesto la rimessione in termini, affermando di avere notificato e depositato il reclamo il 17 settembre 2025, ma di averlo inserito per errore nel fascicolo telematico relativo a un diverso procedimento, provvedendo al corretto deposito soltanto il 29 settembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il reclamo inammissibile per tardività. Ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., il reclamo contro gli atti del commissario ad acta deve essere notificato ai controinteressati e depositato, nel fascicolo telematico pertinente, entro sessanta giorni. Poiché il decreto commissariale è stato adottato il 18 giugno 2025, il termine scadeva il 17 settembre 2025; il reclamo è stato invece depositato nel fascicolo corretto soltanto il 29 settembre 2025. Il Collegio ha confermato il rigetto della rimessione in termini già disposto con ordinanza n. 7667/2025, rilevando che l’art. 37 c.p.a. ha carattere eccezionale e consente la rimessione solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. L’erroneo inserimento dell’atto in un diverso fascicolo telematico, qualificato come errore nell’uso ordinario del sistema informatico, non integra né una situazione di incertezza giuridica né un impedimento oggettivo e assoluto riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore. Le censure relative alla violazione del giudicato e all’illegittimità sostanziale del decreto non sono state esaminate. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni

    Il reclamo contro l’atto del commissario ad acta deve essere depositato nel fascicolo telematico pertinente entro sessanta giorni; il mancato rispetto del termine determina l’inammissibilità del reclamo.

  • art. 37 c.p.a.

    Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto

    La rimessione in termini è istituto eccezionale e non opera per il mero errore nell’utilizzo ordinario del sistema informatico, non riconducibile a un impedimento oggettivo e assoluto, a caso fortuito o a forza maggiore.

Massime di principio

  • Il reclamo contro un atto del commissario ad acta deve essere depositato, previa notifica ai controinteressati, nel fascicolo telematico corretto entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a.; il deposito tempestivo in un diverso fascicolo non equivale al deposito nel giudizio cui l’atto si riferisce.
  • La rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a. è ammessa soltanto in presenza di oggettive ragioni di incertezza giuridica o di gravi impedimenti di fatto, oggettivi e assoluti, riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore.
  • L’errore materiale nell’individuazione o nell’utilizzo del fascicolo telematico, se riferibile all’uso ordinario del sistema informatico, non costituisce di per sé errore scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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