Cassazione Penale, Sentenza n. 39598/2024 del 28/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 04/07/2023, che ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Parma (21/02/2022) a sei mesi di arresto e 2.700 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n.152/2006 (abbandono/deposito incontrollato di rifiuti: fusti metallici contenenti prodotti per verniciatura, esposti agli agenti atmosferici nel cortile della ditta, fatto contestato il 29/10/2018). Il ricorrente deduce: (1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per mancato rispetto del principio di correlazione, sostenendo di essere stato condannato come "amministratore di fatto" e non come amministratore di diritto, qualifica non prospettata nelle indagini e in cui non ha potuto difendersi; (2) violazione dell'art. 2639 c.c., travisamento della prova e insufficienza della motivazione circa la sua qualifica di amministratore di fatto, lamentando l'assenza di elementi che provassero poteri decisionali, rapporti con fornitori/clienti, posizione sovraordinata rispetto ai dipendenti o potere di spesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, confermando la motivazione della Corte d'appello. Ha ritenuto che la modifica della qualifica soggettiva (da amministratore di diritto ad amministratore di fatto) non violi il principio di correlazione se l'azione ascritta (l'abbandono/deposito di rifiuti) resta immutata. Ha considerato che elementi sintomatici raccolti (il ricorrente si era qualificato ai dipendenti ARPAE come "responsabile legale", aveva sottoscritto il verbale e apposto il timbro della società, aveva preso iniziative per posizionare materiale assorbente; era presente a successivi sopralluoghi ove venne indicato come "titolare"; la coincidenza di sede e trasferimenti societari e la continuità della gestione dell'area) giustificano la qualificazione di amministratore di fatto. Pertanto la condanna originaria (6 mesi di arresto e 2.700 euro di ammenda) resta impregiudicata. Inoltre, per la inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., incrementata in base all'art. 1, comma 64, legge n.103/2017.
Norme richiamate
d.lgs. n.152/2006, art. 256, comma 2
Norma ambientale che sanziona l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti; la Corte ha ritenuto integrata la condotta contestata (fusti metallici contenenti prodotti per verniciatura esposti agli agenti atmosferici).
cod. proc. pen., artt. 521 e 522
Principio di correlazione tra imputazione e decisione: la Corte ha precisato che il mutamento della qualifica soggettiva (es. amministratore di diritto -> amministratore di fatto) non costituisce violazione degli artt. 521-522 se il fatto materiale ascritto rimane lo stesso e l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto dell'accusa.
cod. civ., art. 2639
Richiamato dal difensore nel gravame (per contestare la qualifica o gli effetti giuridici), ma la Corte ne ha ritenuto irrilevanti i rilievi rispetto alla valutazione probatoria sulla qualifica di amministratore di fatto.
cod. proc. pen., art. 616
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di infliggere una somma in favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati: la Corte ha applicato tale norma fissando € 3.000,00.
legge n.103/2017, art.1, comma 64
Consente di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha richiamata nell'irrogare la somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La riclassificazione soggettiva dell'imputato (es. amministratore di diritto -> amministratore di fatto) non comporta automaticamente violazione del principio di correlazione se l'azione materiale imputata resta identica e l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto della contestazione.
- La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da elementi sintomatici e comportamentali (es. qualificazioni rese agli organi di controllo, sottoscrizione di verbali, uso del timbro societario, interventi gestionali in sopralluoghi, presenza a più controlli, continuità nell'uso della stessa area aziendale, trasferimenti di sede connessi all'attività), e la valutazione di tali elementi è apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua e logica.
- Le eccezioni generiche senza specifica indicazione di punti decisivi della motivazione o della prova (e senza argomentazioni specifiche) rischiano l'inammissibilità; è fondamentale articolare con precisione le censure e indicare perché la motivazione sarebbe illogica, contraddittoria o insufficientemente provata.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato la parte può essere condannata alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., aumentabile nei limiti previsti dalla disciplina vigente; ciò va considerato nel valutare la strategia di impugnazione.
- Le decisioni di merito che valutano elementi di fatto (esercizio continuativo di poteri, rapporti con dipendenti, fornitori, clienti) sono difficilmente riformabili in sede di legittimità se la motivazione è congrua e logica.
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