Sentenza n. 661/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di rigetto dell'istanza di revisione dei prezzi relativa a un appalto di servizi di ausiliariato, logistica e supporto alle attività sanitarie
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, affidataria dal 2014 del servizio presso i presidi ospedalieri dell'ASL, ha impugnato il nuovo diniego adottato dall'amministrazione in esecuzione della precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il diniego originario. Ha dedotto: violazione dell'art. 115 d.lgs. 163/2006, dell'art. 9 del contratto e dell'art. 23 del capitolato speciale; carenza di istruttoria e di motivazione; sviamento, difetto dei presupposti, illogicità e contraddittorietà; nonché violazione o elusione del giudicato. La ricorrente ha contestato in particolare l'utilizzo, da parte dell'ASL, dei prezzi risultanti da una successiva gara del 2019, relativa a un contratto avviato nel 2023, quale parametro per valutare la remuneratività del prezzo di euro 16,69 orari previsto dal precedente contratto, avviato nel 2015. Ha evidenziato la diversità dell'oggetto dei contratti, l'accorpamento nel nuovo appalto dei servizi di pulizia e ausiliariato, la diversa suddivisione territoriale in lotti, il maggior numero di ore e il ricorso a nuove assunzioni, nonché le differenti economie di scala, strutture organizzative, costi del lavoro e agevolazioni contributive. L'ASL ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la medesima delibera era già stata contestata nel giudizio di ottemperanza definito dal Consiglio di Stato; nel merito ha difeso la legittimità del diniego, fondato sul confronto con i prezzi della successiva gara e sull'asserita remuneratività del prezzo originario.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità nella sua portata generale, chiarendo che, quando il giudicato non predetermina puntualmente il contenuto dell'atto rinnovato e lascia all'amministrazione margini di discrezionalità, il nuovo provvedimento è autonomamente lesivo e deve essere impugnato con un ordinario ricorso di cognizione. Ha tuttavia dichiarato inammissibile il motivo specificamente diretto a denunciare la violazione o elusione del giudicato, trattandosi di questione rientrante nella competenza funzionale del Consiglio di Stato, che si era già pronunciato escludendo tale vizio. Nel merito, ha accolto il motivo relativo alla violazione dell'art. 115 d.lgs. 163/2006, al difetto di istruttoria e di motivazione. La revisione prezzi costituisce un rimedio conservativo dell'equilibrio economico del contratto e tutela anche l'interesse dell'impresa; non comporta però un automatico aggiornamento del corrispettivo, poiché richiede una preventiva e adeguata istruttoria dell'amministrazione. L'ASL ha invece utilizzato come parametro decisivo il prezzo del servizio risultante da una gara successiva, senza considerare le rilevanti differenze oggettive, strutturali, organizzative e temporali tra i due contratti, distanti otto anni e caratterizzati da prestazioni, articolazione territoriale, volumi e condizioni economiche diverse. Il diniego è stato quindi ritenuto tecnicamente irragionevole e viziato nell'istruttoria e nella motivazione. Il TAR ha annullato la deliberazione impugnata e ha accolto, nei limiti della motivazione e fatta salva la riedizione del potere amministrativo, la domanda di accertamento della pretesa al compenso revisionale. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente, ove versato.
Norme richiamate
art. 115 d.lgs. 163/2006
tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo; la revisione è operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi
La disposizione impone all'amministrazione di svolgere un'adeguata istruttoria sulla variazione dei costi e sull'equilibrio economico del contratto; non attribuisce un diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo, ma richiede una valutazione concreta, tecnicamente attendibile e riferita alle caratteristiche effettive del rapporto.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato in relazione al riesercizio del potere amministrativo dopo l'annullamento del precedente diniego e alla possibilità di fondare il nuovo provvedimento su motivi ostativi ulteriori, purché non contrastanti con il giudicato.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è la sede per contestare la violazione o elusione degli obblighi puntualmente derivanti dal giudicato; quando il nuovo atto è autonomamente lesivo e residuano margini di discrezionalità, le relative censure di legittimità devono essere proposte con un ordinario ricorso.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito di memorie e documenti nel processo.
Massime di principio
- Quando il giudicato non predetermina in modo puntuale il contenuto del provvedimento da rinnovare e lascia all'amministrazione margini di discrezionalità, il nuovo atto adottato in riesercizio del potere è autonomamente lesivo e deve essere contestato con un ordinario ricorso di cognizione; il giudizio di ottemperanza resta limitato alle violazioni o elusioni degli obblighi conformativi effettivamente derivanti dal giudicato.
- La revisione dei prezzi nei contratti pubblici di durata è un rimedio volto a preservare l'equilibrio economico del rapporto e tutela anche l'interesse dell'impresa, ma non attribuisce un diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo: l'amministrazione deve svolgere una preventiva istruttoria concreta e adeguata.
- Nella valutazione di un'istanza di revisione prezzi, l'amministrazione non può fondare il diniego esclusivamente sul confronto con il prezzo risultante da una gara successiva se i contratti posti a raffronto differiscono per oggetto, organizzazione, articolazione territoriale, volumi, costi del lavoro, economie di scala e periodo di esecuzione.
- Quando la decisione amministrativa in materia di revisione prezzi si fonda su valutazioni tecnico-discrezionali, il giudice amministrativo può verificare direttamente l'attendibilità delle operazioni tecniche, la correttezza del criterio prescelto e la sua concreta applicazione, senza limitarsi a un controllo meramente estrinseco.
- In materia di revisione prezzi, la cognizione giudiziale deve estendersi dal singolo atto al rapporto contrattuale e al suo equilibrio sinallagmatico; la questione della variazione dei costi non può essere trattata come una mera valutazione di opportunità quando incide sulla legittimità della decisione amministrativa.
- L'annullamento del diniego di revisione prezzi non determina automaticamente la liquidazione del compenso revisionale, ma impone all'amministrazione di rinnovare la valutazione nel rispetto dei vincoli conformativi derivanti dalla sentenza.
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