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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27920/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zhou ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua opposizione all'espulsione disposta come sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 16, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e insufficiente motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)), sostenendo che il Tribunale aveva operato la scissione del cumulo di pene per attribuire alla parte già espia- ta la quota riferibile a reati "ostativi" (tra cui l'omicidio) e aveva disposto l'espulsione senza verificare una manifestazione di volontà del condannato: Zhou non aveva infatti richiesto di essere espulso, anzi si era opposto. In secondo luogo aveva dedotto che l'espulsione non poteva essere applicata perché l'interessato era già ammesso alla semilibertà, con prevalente finalità rieducativa e di reinserimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha richiamato la giurisprudenza (tra cui Sez. 1, n. 17736/2013) secondo cui, quando la scissione del cumulo è praticata in sede esecutiva per imputare alla parte già espiata la pena relativa a reati ostativi e rendere così possibile l'espulsione ex art. 16, comma 5, la misura di espulsione può essere disposta solo se richiesta dal condannato, data la natura atipica e in parte sfavorevole della misura. Poiché nel caso di specie Zhou non aveva manifestato interesse all'espulsione ma si era invece opposto, il provvedimento è stato annullato. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), art. 16, comma 5

    L'espulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione è una misura atipica e in parte sfavorevole; quando viene resa possibile mediante la scissione del cumulo in presenza di reati ostativi, può essere disposta solo se il condannato ha manifestato il proprio consenso/volontà di ottenere l'espulsione.

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 15

    Richiamato in quanto disciplina la verifica della pericolosità sociale prima di misure espulsive di altro tipo; la differenza è usata per sottolineare che l'espulsione ex art.16, comma 5, non richiede la stessa verifica, rendendola così più "atipica".

  • Costituzione, art. 27

    Richiamata nella discussione sulla prevalenza della finalità rieducativa (art.27 Cost.) rispetto alla mera deflazione carceraria, tema collegato al motivo sulla semilibertà.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 17736 del 21 novembre 2013 (Pg in proc. Leka)

    Principale precedente che afferma che la scissione del cumulo per rendere possibile l'espulsione in presenza di reati ostativi è consentita in sede esecutiva solo se richiesta dal condannato; ha valore vincolante per il caso.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 39781 del 13/10/2005 (Iselaci)

    Precisa che l'ammissione alla semilibertà non è automaticamente ostativa all'emissione del decreto di espulsione, in quanto la semilibertà comporta comunque una permanenza nell'istituto e l'espulsione può perseguire la riduzione della popolazione carceraria.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamate (Corte Cost. n. 361/1994; Sez. U. 30/6/99, Ronga)

    Attraverso questi precedenti si rinforza il principio che la scissione del cumulo è strumentale a un interesse del condannato (favor rei) e pertanto richiede la verifica di una manifestazione di volontà per ottenere un trattamento più favorevole o differente.

Massime di principio

  • Quando la scissione del cumulo di pene è effettuata per attribuire la parte già espiata a reati "ostativi" e consentire l'espulsione ex art. 16, comma 5, D.Lgs. 286/1998, il giudice deve verificare l'esistenza di una manifestazione di volontà del condannato: l'espulsione può essere disposta solo se il condannato l'ha richiesta o ha manifestato interesse.
  • L'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, è considerata una misura atipica e in parte sfavorevole per il destinatario; per questo motivo la sua applicazione, soprattutto tramite artifici esecutivi come la scissione del cumulo, richiede particolare motivazione e il rispetto del principio del favor rei.
  • L'ammissione a misure alternative come la semilibertà non esclude automaticamente la possibilità di disporre l'espulsione, ma la presenza di una misura alternativa rende necessaria una valutazione attenta delle finalità rieducative e della proporzionalità della sanzione sostitutiva.
  • Se il condannato si oppone all'espulsione (o non ne manifesta interesse), il provvedimento di espulsione deve essere riesaminato e può essere annullato: il diritto a non essere espulso senza consenso rileva nel bilanciamento degli interessi.
  • In casi analoghi il giudice di merito, dopo annullamento per difetto di verifica della volontà del condannato, dovrà riesaminare l'opposizione tenendo conto della giurisprudenza consolidata e motivare esplicitamente sulla richiesta o meno del condannato e sulla compatibilità con le finalità rieducative.

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