Cassazione Penale, Sentenza n. 31863/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione dell'art. 615-ter c.p., con la censura che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto integrato il reato nonostante mancassero elementi probatori sul "download" o su una intrusione nel sistema (quindi contestazione dell'elemento oggettivo del reato); (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese costituite parti civili, lamentando insufficiente verifica della loro attendibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prima doglianza sia, in realtà, una critica alla valutazione del materiale probatorio e quindi non ammissibile in cassazione per mutamento di specifica normativa; inoltre il motivo è generico e non contrasta con la motivazione dei giudici di merito, i quali hanno accertato accessi abusivi mediante consulenza tecnica (uso illecito delle credenziali dell'amministratore). La Corte ha precisato che l'integrazione del delitto di cui all'art. 615-ter c.p. richiede l'accesso abusivo, non l'acquisizione via download. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua sull'affidabilità delle dichiarazioni delle parti offese e il ricorso non ha considerato che gli accessi risultano comunque accertati da consulenza tecnica. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 615-ter cod. pen.
La fattispecie incriminatrice si realizza con l'accesso abusivo al sistema informatico o telematico protetto; non è necessario che sia provato il download o l'acquisizione dei documenti visualizzati, basta l'accesso non autorizzato (ad es. uso illecito di credenziali altrui)
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Limita i motivi di cassazione a specifiche ipotesi di violazione di legge; una mera critica alla valutazione delle prove di fatto non è riconducibile a detta censura e può essere dichiarata inammissibile
art. 611 cod. proc. pen.
Prevede il procedimento in camera di consiglio per i ricorsi proposti dopo il 30/6/2024; procedimento applicato nel caso in esame
art. 102 cod. proc. pen.
Consente al difensore di proporre il ricorso per cassazione (sostituto ex art. 102 utilizzato dal difensore di fiducia)
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per rimettere in discussione la valutazione di fatto delle prove: le censure che consistono in una diversa valutazione del materiale probatorio sono, di regola, inammissibili in cassazione se non ricondotte a specifiche violazioni di legge.
- Per l'integrazione dell'art. 615-ter c.p. è decisivo l'accesso non autorizzato al sistema protetto; non è necessario dimostrare il download o la copia dei dati per configurare il reato.
- Le risultanze tecniche (perizie/consulenze) che attestano accessi non autorizzati costituiscono prova idonea a fondare la condanna; un ricorso che ignora o non confuta concretamente tali risultanze sarà respinto.
- Le censure sulla valutazione delle dichiarazioni delle parti offese devono affrontare specificamente la motivazione dei giudici di merito: citare massime giurisprudenziali senza un confronto argomentativo con la sentenza impugnata è insufficiente e rende il motivo generico.
- I ricorsi generici o che non si confrontano puntualmente con le ragioni della decisione impugnata sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende.
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