Cassazione Civile, Ordinanza n. 33703/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, da parte dell'Ufficio, dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa fruita in occasione di una compravendita immobiliare del 2011. L'Amministrazione ha ritenuto che l'immobile avesse caratteristiche di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, perché la superficie utile complessiva superava la soglia normativamente rilevante, con conseguente recupero dell'imposta di registro. In appello, la Commissione tributaria regionale ha rigettato il gravame degli acquirenti e ha accolto quello dei venditori, escludendone la responsabilità solidale. I ricorrenti principali hanno dedotto: nullità della sentenza per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, tra cui la dedotta illegittimità dello ius superveniens; violazione del d.lgs. 23/2011 e questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, per la mancata applicazione ai rogiti anteriori al 2014; violazione dell'art. 57 d.P.R. 131/1986 per l'esclusione della solidarietà dei venditori, sostenendo che le caratteristiche di lusso erano oggettive, già note e desumibili dal contratto. I ricorrenti incidentali, venditori, hanno a loro volta censurato l'omessa pronuncia sullo ius superveniens e sostenuto l'applicabilità della disciplina più favorevole anche agli atti anteriori al 2014, con ulteriori profili di illegittimità costituzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati solo i motivi relativi alla responsabilità solidale dei venditori. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti contro l'avviso di liquidazione. Ha invece rigettato tutti gli altri motivi del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali, in solido tra loro, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è scrutinabile, ma l'omissione può essere sanata in cassazione se la questione è decidibile nel merito senza nuovi accertamenti di fatto.
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della validità della motivazione e della struttura della sentenza; la sentenza di merito è censurabile per motivazione apparente o omessa pronuncia.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale della motivazione e del giusto processo.
art. 360 c.p.c.
indicato quale norma sui motivi di ricorso per cassazione, in particolare per nullità e violazione di legge.
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte, in presenza di una questione solo giuridica e senza bisogno di accertamenti in fatto, di porre rimedio all'omessa pronuncia e decidere nel merito.
art. 57, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la responsabilità solidale del venditore opera quando la revoca del beneficio "prima casa" dipende da elementi oggettivi del contratto e non da una falsa dichiarazione imputabile esclusivamente all'acquirente.
art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
ha sostituito il criterio del d.m. 2 agosto 1969 con il criterio catastale per individuare gli immobili non di lusso ai fini dell'agevolazione, ma non con efficacia retroattiva.
art. 10, comma 5, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014
la nuova disciplina si applica solo ai trasferimenti stipulati dal 1° gennaio 2014; per gli atti anteriori continua a valere il regime previgente.
d.m. 2 agosto 1969
resta il parametro applicabile agli atti stipulati prima del 1° gennaio 2014 per verificare le caratteristiche di lusso dell'immobile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
legittima il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato nei confronti della parte soccombente nel ricorso incidentale, se dovuto.
art. 3 Cost.
la Corte esclude l'irragionevolezza della decorrenza differita della nuova disciplina e il denunciato vulnus al principio di eguaglianza.
art. 76 Cost.
escluso l'eccesso di delega, poiché il termine per l'adozione dei decreti non imponeva l'immediata operatività della nuova disciplina.
art. 77 Cost.
richiamato dai ricorrenti per lamentare eccesso di delega; la Corte ne esclude la violazione.
art. 117 Cost.
la questione di compatibilità con il principio del favor rei è respinta perché presuppone l'abrogazione della norma precetto, qui non verificatasi.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su uno o più motivi di appello non comporta automaticamente cassazione con rinvio quando la questione omessa è di puro diritto e la Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
- In tema di agevolazione "prima casa", per gli atti stipulati prima del 1° gennaio 2014 continua ad applicarsi il criterio del d.m. 2 agosto 1969; il criterio catastale introdotto dal d.lgs. 23/2011 non ha efficacia retroattiva.
- La responsabilità solidale del venditore per la revoca dell'agevolazione opera anche quando la decadenza dipende da caratteristiche oggettive dell'immobile oggetto del contratto, non imputabili esclusivamente all'acquirente; rileva l'oggettività del contratto e non la sola provenienza formale della dichiarazione richiesta per il beneficio.
- La circostanza che l'Amministrazione abbia già in passato erroneamente riconosciuto un'agevolazione non impone la reiterazione dell'errore in favore di altri contribuenti, se il presupposto oggettivo del beneficio manca.
- Il principio del favor rei non si applica quando la norma previgente non sia stata abrogata e continui a regolare i rapporti sorti sotto la sua vigenza; la decorrenza differita della disciplina più favorevole può essere giustificata da esigenze di riassetto normativo.
- La qualificazione dell'imposta recuperata a seguito di revoca del beneficio non incide sulla causa petendi dell'atto impositivo quando il fondamento della pretesa è la mancanza del presupposto oggettivo dell'agevolazione.
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