Cassazione Penale, Sentenza n. 38789/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per estorsione aggravata (art. 629 e circ. aggravante art. 416-bis, comma 1 c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'art. 629 (assenza di coartazione della volontà delle vittime); 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 (la motivazione avrebbe fatto riferimento solo alla provenienza geografica 'calabrese' e non a concreti elementi intimidatori); 3) vizio di qualificazione giuridica (sostiene di aver agito in esecuzione di un mandato per recupero crediti legittimo); 4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione delle circostanze di cui agli artt. 62-bis e 133 c.p. (contestazione della quantificazione della pena e del diniego delle attenuanti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze attengano principalmente alla valutazione del materiale probatorio e alla motivazione dei giudici di merito, profili non sindacabili in sede di legittimità se non nella misura prevista dall'art. 606 lett. e) c.p.p. La Corte ha confermato che: 1) vi sono elementi idonei a dimostrare la coartazione della volontà delle vittime (timore indotto, ritardo nella denuncia, intercettazioni, dichiarazioni testimoniali concordi); 2) la circostanza aggravante ex art. 416-bis, comma 1 è stata correttamente ritenuta sulla base delle modalità intimidatorie (richieste effettuate da più persone, richiamo a fantomatiche organizzazioni, prospettazione di sostegno a detenuti), non sulla sola provenienza geografica; 3) la qualificazione come estorsione è corretta perché l'azione eccedeva il recupero di un credito esigibile (il credito era riferibile a società fallita, il mandato era incerto e le modalità dimostravano il dolo estorsivo); 4) la quantificazione della pena è stata esercitata nel rispetto della discrezionalità del giudice e della proporzionalità, con motivazione congrua sul diniego delle attenuanti. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
La Corte ha ritenuto integrati gli elementi dell'estorsione (coartazione della volontà mediante minaccia), valutando come probatorî le dichiarazioni delle vittime, le intercettazioni e le testimonianze che hanno dimostrato il timore impedente la denuncia.
art. 416-bis, comma 1 c.p.
L'aggravante 'metodo mafioso' è stata riconosciuta sulla base delle modalità intimidatorie concrete (richieste effettuate da più persone, evocazione di organizzazioni, minacce finalizzate a suscitare timore), non sulla sola origine geografica dell'imputato.
art. 62-bis c.p.
La Corte ha ritenuto che non sussistessero circostanze attenuanti rilevanti riconducibili all'imputato; la valutazione delle attenuanti è giudizio di fatto rimesso al merito se motivato.
art. 133 c.p.
L'applicazione e la quantificazione della pena sono state esercitate nel rispetto del principio di proporzionalità e della discrezionalità del giudice, con motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione.
art. 606, lett. e) c.p.p.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Limita il controllo di legittimità ai profili di motivazione idonei a configurare vizio di legge: la Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella rivalutazione dei fatti o delle prove.
art. 616 c.p.p.
Sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso, valutata anche la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
art. 192 c.p.p.
Richiamato in giurisprudenza come limite all'impugnazione per censure che in realtà mirano a rinnovare la valutazione del materiale probatorio; la Corte sottolinea l'inammissibilità di tali censure in cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione del merito probatorio: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove o della credibilità delle emergenze istruttorie sono, di norma, inammissibili.
- Per contestare l'aggravante di 'metodo mafioso' non è sufficiente rilevare la provenienza geografica dell'imputato: occorre dimostrare l'assenza di elementi concreti idonei a evocare l'esistenza o l'intervento di una struttura organizzata (modalità intimidatorie, pluralità di soggetti, evocazione di poteri o protezioni, finalità tipiche).
- Quando si sostiene di aver agito per recupero crediti, la difesa deve provare l'esistenza di un mandato certo e l'esigibilità del credito; modalità violente o intimidatorie anche in presenza di un rapporto creditizio possono integrare il reato di estorsione.
- La valutazione delle circostanze attenuanti e la quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione verifica la correttezza e congruità della motivazione, non il merito della determinazione numerica.
- Per mantenere ammissibile un ricorso in cassazione è efficace incentrarlo su violazioni di diritto ben delimitate (errori di applicazione di norme di diritto, questioni processuali di ammissibilità), non su meri rilievi di logicità o completezza della motivazione che costituiscono tipici motivi di fatto.
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