Cassazione Penale, Sentenza n. 9951/2024 del 08/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e per vizio della motivazione. Sosteneva che la Corte di appello, avendo rinviato l'udienza per mancato rispetto del termine dilatorio di comparizione previsto dall'art. 601 c.p.p., non aveva disposto la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente (né notificato il verbale d'udienza contenente l'ordinanza), con conseguente nullità del procedimento e vizio motivazionale nella decisione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato l'orientamento secondo cui, se all'imputato è stato regolarmente notificato il decreto di citazione a giudizio ma il termine per comparire non è stato osservato, non si determina nullità quando il giudice rinvia preliminarmente il processo ad altra udienza concedendo un nuovo termine senza disporre la notifica dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, purché sia stato comunicato l'avviso al difensore: l'avviso rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'imputato ai sensi dell'art. 148, comma 5 c.p.p., e il difensore rappresenta l'assistito ex art. 99, comma 1 c.p.p. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo al vizio di motivazione nella parte in cui attiene a questioni di diritto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Norma relativa al reato contestato (falsificazione). Citata per indicare i capi di imputazione per i quali è stata affermata la responsabilità.
art. 648 cod. pen.
Norma relativa al reato di ricettazione contestato: la Corte d'appello ha riconosciuto l'ipotesi attenuata per particolare tenuità del fatto.
art. 601 cod. proc. pen.
Prevede il termine dilatorio per la comparizione dell'imputato nel giudizio di appello. Il ricorrente poneva come violazione il mancato rispetto di tale termine e la conseguente omissione di notificazione dell'ordinanza di rinvio.
art. 148, comma 5, cod. proc. pen.
Interpretata dalla Corte nel senso che l'avviso della successiva udienza rivolto al difensore sostituisce la notificazione all'imputato assente, quindi la comunicazione al difensore è idonea a informare l'imputato.
art. 99, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce la rappresentanza processuale del difensore: la Corte ha ritenuto che il difensore presente rappresenti l'assistito e sia tenuto a informarlo tempestivamente dei provvedimenti (compreso il rinvio).
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 176/2020) e richiamo art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022 n.150 e modifiche D.L. 30/12/2023 n.215 (L. 23/02/2024 n.18)
Disposizioni straordinarie che hanno reso possibile la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; la Corte ha proceduto in forma cartolare per mancanza di richiesta di discussione orale nei termini.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha applicato questa norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n.136/2008
Richiamata per affermare il principio che il rapporto fiduciario tra difensore e imputato comporta l'obbligo del difensore di fornire continua e doverosa informazione al cliente riguardo agli atti e alle fasi del procedimento.
Massime di principio
- Se il decreto di citazione a giudizio è stato regolarmente notificato, la mancata osservanza del termine dilatorio per la comparizione non determina automaticamente la nullità se il giudice rinvia il processo e concede un nuovo termine, a condizione che l'avviso della nuova udienza sia comunicato al difensore.
- La comunicazione al difensore (anche orale o via PEC) in vista del rinvio può valere come comunicazione all'imputato, in forza del ruolo di rappresentanza del difensore ex art. 99 c.p.p.; pertanto è responsabilità del difensore informare tempestivamente il cliente.
- La mancata notificazione dell'ordinanza di rinvio non è necessariamente lesiva del diritto di difesa se il difensore è stato avvisato e poteva rappresentare e informare l'assistito.
- Le eccezioni di nullità procedurali fondate su inosservanza di termini devono dimostrare che l'assenza di comunicazione al difensore o l'assenza di quest'ultimo ha effettivamente impedito l'esercizio della difesa; altrimenti il vizio è infondato.
- In sede di legittimità il vizio di motivazione è sindacabile quanto alle questioni di fatto; le doglianze puramente giuridiche devono dimostrare l'erroneità della soluzione di diritto per essere rilevanti in Cassazione.
- La trattazione scritta (giudizio cartolare) è ammessa se previste norme straordinarie e non è richiesta la discussione orale, a condizione che siano rispettati i termini e le garanzie procedurali vigenti.
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