Cassazione Penale, Sentenza n. 38762/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Quattro motivi di cassazione: 1) vizio procedurale per la ritualità delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., lamentando carente identificazione della querelante e inesistenza dei presupposti per la procedibilità senza la sua audizione; 2) contestazione dell'imputabilità ex art. 91 cod. pen. per stato di incapacità dovuto all'interazione tra alcol e terapia psicofarmacologica assunta dal ricorrente, con conseguente intossicazione acuta imprevedibile; 3) mancata o illogica motivazione in relazione alla responsabilità per il capo 1 (rami probatori contraddittori, brevità dei fatti, mancato ritrovamento del denaro e incertezza sulla provenienza degli orecchini, mancanza del dolo di impossessamento); 4) violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche tenuto conto delle condizioni familiari e di salute dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione ha ritenuto i motivi meramente reiterativi e privi di un effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale; ha confermato la valutazione di merito in ordine alla ritualità e utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali (non riconoscendo l'evento come 'imprevedibile' dato il volontario allontanamento della dichiarante dall'Italia e l'assenza di elementi concreti ex ante che facessero presumere la futura irreperibilità); ha rigettato la tesi di difetto di imputabilità perché l'assunzione di alcol e farmaci fu volontaria e la perizia non evidenziò stato psicotico impeditivo della imputabilità; ha escluso la censura motivazionale sul capo 1 in quanto la sentenza di appello si fonda su congrua doppia motivazione e riscontri testimonali/oggettivi; ha ritenuto congrua la negazione delle attenuanti generiche in considerazione della pluralità e gravità delle condotte e della mancata prova di segni di resipiscenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 512 cod. proc. pen.
La sopravvenuta impossibilità a ripetere una dichiarazione predibattimentale richiede che l'evento fosse imprevedibile ex ante; il semplice allontanamento volontario e stabile all'estero del dichiarante non costituisce di per sé fatto imprevedibile
art. 512-bis cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per distinguere i casi in cui la prevedibilità dell'irreperibilità rientra in una diversa fattispecie applicativa rispetto all'art. 512
art. 91 cod. pen.
L'imputabilità non è esclusa dall'ubriachezza salvo che l'evento sia conseguenza di caso fortuito o forza maggiore; la volontarietà nell'assunzione di alcol/medicinali esclude la dedotta incapacità
art. 92 cod. pen.
In relazione all'art. 91; conferma che gli stati dovuti ad alcol o stupefacenti non escludono l'imputabilità se volontari
art. 62-bis cod. pen.
Norma che disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ne ha negato il riconoscimento per la pluralità e gravità dei reati commessi e l'assenza di resipiscenza
art. 62, n. 4 cod. pen.
Attenuante già applicata in primo grado nella sua massima estensione e valutata dalla Corte come insufficiente a giustificare ulteriori attenuazioni
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata in relazione al riassunto dei motivi di impugnazione che il ricorrente ha presentato in cassazione
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la trattazione scritta nel procedimento di cassazione penale; il ricorso è stato trattato in tale modalità
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, applicata in caso di ricorso inammissibile o temerario
Massime di principio
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate se la loro ripetizione risulti impossibile, ma l'imprevedibilità dell'irreperibilità del dichiarante va valutata ex ante con le informazioni disponibili al momento in cui si poteva chiedere l'incidente probatorio; il semplice allontanamento volontario all'estero di un dichiarante stabile non è automaticamente 'imprevedibile'.
- La cassazione non è il luogo per rinnovare la valutazione del merito o chiedere una diversa ponderazione delle prove se la motivazione di merito è logica e congrua; i motivi meramente riformulatori o reiterativi sono inammissibili.
- L'ubriachezza o l'assunzione volontaria di farmaci non escludono l'imputabilità salvo che sia dimostrato che si tratta di effetto involontario dovuto a caso fortuito o forza maggiore; è rilevante la prova della volontarietà e la relazione peritale sul quadro psicopatologico.
- Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche anche senza considerare tutti gli elementi favorevoli invocati dalla difesa, purché riferisca quelli ritenuti decisivi; la pluralità e gravità delle condotte e l'assenza di segni di resipiscenza giustificano la denegata concessione.
- Chi propone ricorso in cassazione deve confrontarsi in modo concreto con l'argomentazione dei giudici di merito: censure generiche o prive di un'analisi puntuale della motivazione sono facilmente dichiarate inammissibili e possono comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie.
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