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Sentenza

Sentenza n. 5632/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Benevento n. 429/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 4347/2023 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202601108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 429/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 429/2024, pubblicata il 23 aprile 2024 e passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di 500 euro della Carta elettronica del docente per due anni scolastici, per complessivi 1.000 euro. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato nonostante la notifica del titolo il 4 novembre 2024 e l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'adempimento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha ritenuto rispettati i termini processuali per l'azione di ottemperanza e verificato che il titolo era stato notificato all'amministrazione il 4 novembre 2024 e che erano trascorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non essendo stata provata l'esecuzione del giudicato, ha ordinato alle amministrazioni di darvi esatta e integrale attuazione entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per fruire del beneficio era ormai decorso, l'amministrazione deve corrisponderne il controvalore pecuniario, pari a 1.000 euro, con interessi legali fino al soddisfo: il ritardo è imputabile all'inerzia amministrativa e non può avvantaggiare l'amministrazione. È stato nominato sin d'ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di inadempimento, di effettuare anche gli atti di bilancio e di spesa necessari; l'indisponibilità di fondi o di cassa non giustifica la mancata esecuzione. Le amministrazioni sono state condannate a 500 euro per spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    L'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettati anche i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    Per procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Con ricorso notificato e depositato in data 18.02.2026 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe contenente l’accertamento del diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 2 anni scolastici, (anni 2021/2022 e 2022/2023) per un totale di € 1.000,00.

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio di 500 euro annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente riconosciuto dal titolo da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
  • Quando il giudicato riconosce un beneficio economico fruibile entro un periodo determinato e tale periodo decorre per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione deve essere adempiuta mediante il pagamento del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può avvantaggiarsi del ritardo a essa imputabile.
  • Nel giudizio di ottemperanza, in mancanza di prova dell'avvenuto adempimento, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato anche degli atti contabili e di spesa necessari; la mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non legittima l'inosservanza del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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