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Sentenza

Sentenza n. 5283/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma I, U.O. Amministrativa, SUAP Centro Storico, Ufficio Commercio in sede fissa e Artigianato, n. prot. CA/238680/2025 del 05/12/2025, comunicata e notificata alla Ditta proponente a mezzo pec in data 17/12/2025, avente ad oggetto: “Divieto di prosecuzione attività di laboratorio alimentare esercitata dalla GV PIRAS S.R.L.S. nel locale sito in Via di S. Francesco a Ripa 24”

Giustizia amministrativa202602140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di Roma Capitale recante il divieto di prosecuzione dell’attività di laboratorio alimentare in un locale sito nel centro storico di Roma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il divieto di prosecuzione dell’attività, deducendo: l’intervenuta scadenza del termine di sessanta giorni per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, con conseguente necessità di ricorrere all’autotutela ai sensi dell’art. 19, comma 4, l. 241/1990 e dell’art. 21-nonies della stessa legge; il travisamento dei fatti, poiché il dante causa avrebbe acquisito, mediante cessione di azienda, il titolo per esercitare il laboratorio alimentare, comprensivo di un’autorizzazione originaria del 1989 e della successiva variazione del 2009 con inserimento dell’attività di laboratorio; l’erronea applicazione della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 109/2023, ritenuta non applicabile alla SCIA presentata dal dante causa il 30 maggio 2023, anteriormente alla sua entrata in vigore. L’amministrazione ha sostenuto il divieto affermando che il dante causa risultava titolare soltanto di un’attività di vendita alimentare e non di un laboratorio e richiamando il divieto, previsto dalla DAC n. 109/2023 per l’area del Sito UNESCO, di apertura di laboratori artigianali alimentari.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittimo l’intervento amministrativo perché adottato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 19 l. 241/1990 rispetto alla SCIA del 20 settembre 2024, relativa al subingresso, e alla precedente SCIA del 30 maggio 2023 del dante causa, mai dichiarata inefficace dall’amministrazione. Decorso il termine, l’amministrazione avrebbe potuto intervenire soltanto alle condizioni dell’autotutela previste dall’art. 19, comma 4, in relazione all’art. 21-nonies l. 241/1990; la determinazione impugnata, tuttavia, non indicava alcuno dei presupposti dell’annullamento d’ufficio. Il giudice ha inoltre riscontrato il travisamento dei fatti, poiché dagli atti risultava che il dante causa aveva acquisito il titolo per l’esercizio del laboratorio attraverso una cessione d’azienda comprendente l’autorizzazione n. 616/1989, successivamente modificata con SCIA del 7 ottobre 2009 mediante inserimento dell’attività di laboratorio. È stata ritenuta fondata anche la censura relativa alla DAC n. 109/2023: sulla base della data di pubblicazione, esecutività ed entrata in vigore della deliberazione, il divieto non era applicabile alla SCIA del 30 maggio 2023. Il provvedimento è stato quindi annullato. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    termine di sessanta giorni per l’esercizio dei poteri di controllo sulla SCIA

    Decorso il termine ordinario, l’amministrazione non può più adottare direttamente un provvedimento inibitorio, salvo intervenire alle condizioni dell’autotutela previste dal comma 4.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    Il potere ordinario di intervento sulle attività oggetto di SCIA deve essere esercitato entro il termine previsto; nella fattispecie tale termine era decorso.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Dopo la scadenza del termine ordinario, l’intervento è possibile soltanto in presenza delle condizioni previste per l’annullamento d’ufficio dall’art. 21-nonies.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’atto successivo alla scadenza del termine sulla SCIA deve indicare e motivare i presupposti dell’autotutela; la loro omissione rende illegittimo il provvedimento.

  • art. 124 d.lgs. 267/2000

    pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

    La pubblicazione della deliberazione comunale all’Albo Pretorio rileva ai fini della ricostruzione della sua conoscibilità ed efficacia temporale.

  • art. 134, comma 3, d.lgs. 267/2000

    la deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge

    La DAC n. 109/2023 è divenuta esecutiva il 17 giugno 2023, dopo la presentazione della SCIA del 30 maggio 2023.

  • art. 10 Disposizioni sulla legge in generale

    le norme regolamentari ... entrano in vigore

    La deliberazione regolamentare è divenuta applicabile secondo la propria attestazione di entrata in vigore, successiva alla SCIA del 30 maggio 2023.

  • art. 60 c.p.a.

    Il ricorso è stato deciso con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Decorso il termine previsto dall’art. 19 l. 241/1990 per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, l’amministrazione può intervenire sull’attività segnalata soltanto alle condizioni dell’autotutela previste dall’art. 19, comma 4, e dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Un provvedimento adottato dopo la scadenza del termine di controllo sulla SCIA è illegittimo se non indica e motiva in concreto i presupposti dell’annullamento d’ufficio, compreso l’interesse pubblico richiesto dalla disciplina dell’autotutela, ove applicabile.
  • Il potere amministrativo di controllo sulla SCIA deve essere esercitato considerando anche le precedenti SCIA e i titoli abilitativi del dante causa che non siano stati previamente dichiarati inefficaci; l’amministrazione non può fondare il divieto sulla mera negazione dell’esistenza del titolo quando dagli atti risulti una cessione d’azienda comprensiva dell’autorizzazione all’attività.
  • Una disciplina comunale regolamentare che introduce limitazioni all’apertura di attività produttive non può essere applicata a una SCIA presentata anteriormente alla sua entrata in vigore, determinata secondo le regole sulla pubblicazione, esecutività ed entrata in vigore dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveSCIA e liberalizzazioniAutotutelaInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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