Sentenza n. 4677/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto d.d. 12.08.2020 n. K10/-OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno in data 12.08.2020 e notificato a mezzo posta con formalità adempiuta il 17.09.2020, nonché tutti gli atti antecedenti o successivi, comunque collegati funzionalmente al provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su una segnalazione per furto aggravato a carico del richiedente e su una sentenza penale riguardante la moglie
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2013 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto la domanda nel 2020 richiamando una segnalazione del 2006 per furto aggravato a carico dell'interessato e una sentenza del 2007 per false dichiarazioni sull'identità riguardante la moglie. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 24 e 113 Cost. e dell'art. 9 della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza e carenza di proporzionalità. Ha sostenuto che la segnalazione a suo carico era stata archiviata nel 2007 e che la moglie aveva ottenuto la riabilitazione nel 2017. Il Ministero ha prodotto la documentazione procedimentale e una relazione difensiva, chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo assorbente il motivo relativo al difetto di motivazione, collegato all'insufficienza dell'istruttoria. Sebbene la concessione della cittadinanza per naturalizzazione implichi un'ampia discrezionalità amministrativa, tale potere non può tradursi in arbitrio e il provvedimento deve esporre in modo adeguato le ragioni della scelta. L'Amministrazione aveva deciso nel 2020 sulla base esclusiva di un rapporto informativo della Questura del 2013, senza acquisire informazioni aggiornate e senza verificare gli sviluppi delle vicende penali: la segnalazione a carico del ricorrente era stata archiviata pochi mesi dopo e la moglie era stata riabilitata nel 2017. Il diniego non aveva inoltre spiegato perché fatti risalenti, non seguiti da condanna per il ricorrente e riguardanti anche la moglie, fossero ancora decisivi dopo la durata ultr settennale del procedimento, né aveva ponderato la gravità concreta delle condotte e l'effettiva pericolosità dell'istante. Il giudice ha precisato che anche mere segnalazioni o fatti archiviati, assolti o estinti possono essere valutati nel procedimento di cittadinanza, ma solo previa istruttoria completa sugli esiti e con una motivazione puntuale sulle ragioni della loro attuale valenza ostativa. L'annullamento comporta il dovere dell'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza, conservando i propri poteri e svolgendo una nuova istruttoria completa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, finalizzata a valutare l'inserimento del richiedente nella comunità nazionale; tale discrezionalità deve essere esercitata con istruttoria completa e motivazione adeguata.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di diniego deve motivare puntualmente le ragioni per cui gli elementi penali considerati siano concretamente ostativi alla concessione della cittadinanza.
art. 625 c.p.
La segnalazione per furto aggravato può essere considerata quale elemento storico nell'istruttoria, ma la sua rilevanza deve essere valutata alla luce degli sviluppi penali e della concreta gravità e attualità della condotta.
artt. 24 e 113 Cost.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno delle garanzie di tutela giurisdizionale, senza una specifica autonoma statuizione del giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati come base della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è connotata da ampia discrezionalità amministrativa, ma il relativo esercizio è sindacabile quando risulti viziato da istruttoria inadeguata, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o difetto di motivazione.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza l'Amministrazione può attribuire rilievo anche a mere segnalazioni di reato, a fatti archiviati, ad assoluzioni o a reati estinti o depenalizzati, in quanto elementi storici potenzialmente indicativi dell'adesione del richiedente ai valori della convivenza civile.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su segnalazioni o notizie di reato, l'Amministrazione deve verificare gli sviluppi processuali e acquisire elementi aggiornati, soprattutto se il procedimento amministrativo si è protratto per un periodo significativo.
- La mera esistenza di una segnalazione di reato non dimostra autonomamente la responsabilità penale né è di per sé sufficiente a giustificare il diniego: il provvedimento deve spiegare puntualmente perché la specifica condotta, considerata nella sua gravità, attualità e concreta riferibilità al richiedente, sia ostativa alla concessione.
- L'annullamento del diniego per difetto di istruttoria e motivazione non comporta l'accertamento del diritto alla cittadinanza, ma impone all'Amministrazione di riesaminare l'istanza esercitando nuovamente il proprio potere discrezionale sulla base di un'istruttoria completa.
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