Corte di giustizia, Sentenza C-714/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2020. — ACTC GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo tigha – Opposizione proposta dal titolare del marchio dell’Unione europea anteriore TAIGA – Rigetto parziale della domanda di registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Valutazione del rischio di confusione – Valutazione della somiglianza sotto il profilo concettuale dei segni in conflitto – Articolo 42, paragrafo 2 – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Prova dell’uso “per una parte dei prodotti o dei servizi” – Determinazione di una sottocategoria autonoma di prodotti. — Causa C-714/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto l’impugnazione di ACTC contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rifiuto parziale della registrazione del marchio denominativo "tigha" per prodotti della classe 25, in opposizione al marchio anteriore "TAIGA". Ha confermato che l’uso effettivo del marchio anteriore, provato solo per alcuni articoli di abbigliamento, bastava a coprire la sottocategoria autonoma di prodotti pertinente e che la valutazione del rischio di confusione era corretta. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili varie censure dirette a ottenere un nuovo esame dei fatti.
Marchio UE: uso effettivo del marchio anteriore per una parte dei prodotti e valutazione del rischio di confusione tra "tigha" e "TAIGA" nella classe 25
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale abbia correttamente individuato la sottocategoria autonoma di prodotti rispetto alla quale verificare l’uso effettivo del marchio anteriore; se abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nella valutazione della somiglianza dei segni e del rischio di confusione; e se alcune censure della ricorrente fossero ammissibili in sede di impugnazione.
Principio di diritto
In sede di opposizione a una domanda di marchio UE, quando il marchio anteriore è registrato per una categoria ampia di prodotti, l’uso effettivo provato per alcuni prodotti tutela solo la sottocategoria autonoma cui essi appartengono; la sottocategoria va individuata soprattutto in base alla finalità e alla destinazione concreta dei prodotti, non in base a scopi isolati, caratteristiche merceologiche o canali di vendita. La Corte ha inoltre ribadito che la valutazione della somiglianza visiva e fonetica è di fatto e non è riesaminabile in impugnazione salvo snaturamento; il rischio di confusione può risultare anche quando, per una parte sostanziale del pubblico dell’Unione, non sia provata una differenza concettuale idonea a neutralizzare le somiglianze.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 15, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 42, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 43, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articoli 137, 138 e 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Marchio UE: uso effettivo e rischio di confusione tra "tigha" e "TAIGA"
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da ACTC GmbH avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della commissione di ricorso EUIPO in un procedimento di opposizione. La controversia attiene alla domanda di registrazione del marchio denominativo "tigha" per prodotti della classe 25 e all’opposizione fondata sul marchio anteriore "TAIGA".
Fatti e iter procedurale
ACTC aveva depositato il 28 dicembre 2012 una domanda di marchio UE per il segno "tigha", per una lunga serie di prodotti di abbigliamento, calzature e cappelleria della classe 25. Taiga AB, titolare del marchio anteriore "TAIGA", aveva proposto opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione, ma la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO aveva parzialmente annullato tale decisione, respingendo la domanda di registrazione per i prodotti della classe 25. Il Tribunale aveva poi respinto integralmente il ricorso di ACTC.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul rischio di confusione;
- l’articolo 15, paragrafo 1, sul requisito dell’uso effettivo;
- l’articolo 42, paragrafo 2, sulla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore nell’opposizione e sulla rilevanza dell’uso per "una parte dei prodotti o servizi";
- l’articolo 43, paragrafo 1, sulla limitazione dell’elenco dei prodotti o servizi. La Corte richiama inoltre gli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto, per delimitare il sindacato in impugnazione ai soli motivi di diritto.
Primo motivo: prova dell’uso effettivo e sottocategoria autonoma
ACTC sosteneva che il Tribunale avesse errato nel ritenere che i prodotti di abbigliamento oggetto delle prove d’uso prodotte da Taiga avessero tutti la stessa destinazione e non costituissero una sottocategoria autonoma. Sosteneva anche che il Tribunale avrebbe dovuto partire dai prodotti per i quali il marchio anteriore era stato registrato, non da quelli per i quali l’uso era provato.
La Corte respinge tali censure. Ricorda che, quando un marchio è registrato per una categoria ampia, l’uso effettivo per alcuni prodotti tutela solo la sottocategoria autonoma cui tali prodotti appartengono; quando invece la categoria è molto circoscritta, l’uso per una parte copre l’intera categoria. Il criterio decisivo per individuare la sottocategoria è la finalità/destinazione concreta dei prodotti.
La Corte osserva che il Tribunale ha correttamente verificato se gli articoli per i quali era stata fornita prova d’uso appartenessero a una sottocategoria autonoma rispetto alla classe 25 e ha legittimamente considerato che tali articoli avessero la medesima destinazione: coprire, nascondere, adornare e proteggere il corpo umano. Ha altresì escluso che le caratteristiche specifiche di protezione dalle intemperie o il diverso canale di vendita o pubblico di riferimento fossero criteri pertinenti per definire la sottocategoria.
Secondo motivo: somiglianza dei segni e rischio di confusione
Quanto alla somiglianza visiva e fonetica, la Corte dichiara inammissibili le censure con cui ACTC chiedeva in realtà una nuova valutazione dei fatti. Ribadisce che la valutazione della somiglianza visiva e fonetica è una valutazione di fatto, censurabile in impugnazione solo in caso di snaturamento.
In relazione alla somiglianza concettuale, la ricorrente sosteneva che il termine "taïga" avesse un significato immediato per gran parte del pubblico dell’Unione e che bastasse la comprensione del termine da parte di una parte del pubblico per escludere il rischio di confusione. La Corte respinge anche questa censura: il Tribunale non ha commesso errore di diritto nel rilevare che la ricorrente non aveva dimostrato che il termine avesse un significato preciso e immediato per una parte sostanziale del pubblico di riferimento tale da neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, se il rischio di confusione è accertato in una parte dell’Unione, l’opposizione deve essere accolta; e se esistono somiglianze visive o fonetiche per una parte sostanziale del pubblico non neutralizzate da differenze concettuali, occorre procedere a una valutazione globale del rischio di confusione.
Ammissibilità delle censure in impugnazione
La Corte qualifica come irricevibili le censure che miravano solo a ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova o che non individuavano specifici errori di diritto della sentenza impugnata. In particolare, è dichiarata irricevibile la parte del secondo motivo che si limitava a riproporre argomentazioni già svolte in primo grado.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione di ACTC GmbH e la condanna alle spese, conformemente alla domanda di EUIPO e di Taiga AB.
Principi ricavati
La sentenza ribadisce che:
- la nozione di uso effettivo del marchio anteriore, ai fini dell’opposizione, si apprezza con riferimento a sottocategorie autonome di prodotti quando la registrazione è ampia;
- la finalità/destinazione concreta è il criterio essenziale per identificare la sottocategoria;
- i canali di vendita e il pubblico di riferimento non servono, di regola, a definire la sottocategoria, ma incidono sulla valutazione del pubblico rilevante;
- la valutazione della somiglianza visiva e fonetica è di fatto e non è normalmente riesaminabile in impugnazione;
- l’assenza di differenze concettuali idonee a neutralizzare le somiglianze può fondare il rischio di confusione.
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