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Ordinanza

Ordinanza n. 1184/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'accertamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, dell’illegittimità e per l’annullamento del silenzio inadempimento, perfezionatosi in ordine all’istanza del 3.02.2026, volta a sollecitare gli interventi di controllo e repressivi, ex art. 27 DPR 380/2001, ed a conseguire l’inibizione dell’attività commerciale del controinteressato, nonché per la condanna del Comune ad esitare l’istanza del privato con un provvedimento espresso, nonché per l’accertamento dell’illegittimità/annullamento delle note soprassessorie PG/2026/0171059, PG/2026/0210174 e PG/2026/352799;

Giustizia amministrativa202602215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento e note soprassessorie comunali relative all'istanza del 3 febbraio 2026 per l'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e l'inibizione dell'attività commerciale del controinteressato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso, con domanda cautelare, contro il silenzio formatosi sull'istanza del 3 febbraio 2026, con la quale aveva sollecitato il Comune di Napoli ad adottare interventi di controllo e repressivi ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380/2001 e a inibire l'attività commerciale esercitata dal controinteressato. Sono state inoltre contestate le note comunali soprassessorie PG/2026/0171059, PG/2026/0210174 e PG/2026/352799, chiedendo l'accertamento della loro illegittimità e il loro annullamento, nonché la condanna del Comune a pronunciarsi espressamente sull'istanza. Il controinteressato si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta nell'ambito del rito avverso il silenzio, ritenendo insussistente il pregiudizio grave e irreparabile necessario per la tutela interinale. In particolare, ha rilevato, in una valutazione prima facie, che l'attività di produzione e commercializzazione di carta svolta dal controinteressato non aveva finora prodotto alcun pericolo d'incendio documentato. Il Collegio ha disposto, ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.a., l'acquisizione della nota comunale del 23 marzo 2026, ovvero del provvedimento comunale attestante l'eventuale insussistenza di titoli abilitativi edilizi per l'immobile sede dell'attività, ponendo l'onere a carico del ricorrente e/o del Comune di Napoli entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La decisione sul ricorso avverso il silenzio è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    interventi di controllo e repressivi

    La disposizione è richiamata quale base dei poteri di vigilanza edilizia e repressivi che il ricorrente ha chiesto al Comune di esercitare.

  • art. 117 c.p.a.

    Il giudizio principale è qualificato come rito avverso il silenzio; la decisione sul ricorso è stata rinviata a successiva camera di consiglio.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda cautelare, respinta per l'assenza del pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    acquisire ... il provvedimento comunale, ovvero la nota del 23.03.2026

    È utilizzato per disporre l'acquisizione di documentazione ritenuta rilevante ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare promosso nell'ambito del rito avverso il silenzio, la concessione della tutela interinale presuppone la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito può essere escluso quando il pericolo allegato non risulti documentato in modo concreto.
  • Quando la definizione del ricorso avverso il silenzio richiede di verificare l'esistenza di titoli abilitativi edilizi relativi all'immobile interessato, il giudice può disporre l'acquisizione della pertinente documentazione ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.a., anche ponendo il relativo onere a carico del ricorrente e dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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