Sentenza n. 6470/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 43500 presentata in data 28 aprile 2025 con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad San Jorge de Zaragoza Spagna in data 30 settembre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento di un titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto al Ministero, con istanza del 28 aprile 2025, il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un’università spagnola. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, evidenziando che l’inerzia gli impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza adottare il provvedimento conclusivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni l’autorità deve verificare la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva un termine massimo complessivo di quattro mesi ove siano richieste integrazioni. Poiché il Ministero non aveva formulato richieste integrative e non aveva concluso il procedimento, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l’eventuale persistente inadempienza, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi entro i successivi 90 giorni. L’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di giudizio, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
direttiva 2013/55/UE
Il ricorrente ha invocato la disciplina eurounitaria sul riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini del riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna.
art. 2 l. 241/1990
La mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto integra il silenzio-inadempimento quando l’Amministrazione, a fronte di una formale istanza, non adotta un provvedimento espresso.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.
Il procedimento di riconoscimento deve concludersi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando il termine iniziale di trenta giorni per la verifica della completezza e l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
art. 117 c.p.a.
Il rito avverso il silenzio consente di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’ordine di adottare un provvedimento espresso.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento è sufficiente dimostrare la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di necessarie integrazioni, il termine complessivo può giungere al massimo a quattro mesi.
- L’assenza di una richiesta di integrazione documentale non consente all’Amministrazione di differire indefinitamente la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice deve ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nella conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’Amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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