Cassazione Penale, Sentenza n. 18005/2022 del 05/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare. L'atto deduceva l'illegittimità della notifica effettuata con il rito degli irreperibili in quanto l'Hadda, privo di permesso di soggiorno, non era iscritto all'anagrafe di Modena e si trovava agli arresti domiciliari presso la signora Antonietta Condemi: tale situazione doveva essere nota agli organi dell'esecuzione o, comunque, l'UEPE avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti, così che la mancata osservanza delle forme di convocazione avrebbe impedito la redazione di una adeguata relazione sulla sua persona.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto regolare la notifica con il rito degli irreperibili sulla base delle informazioni rese dall'UEPE (impossibilità di contatto, assenza di iscrizione anagrafica e mancata risposta alle convocazioni postali). Ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di ulteriori ricerche è condizionato dall'oggettiva praticabilità degli accertamenti e ha sottolineato l'onere dell'interessato, anche se sottoposto agli arresti domiciliari, di comunicare ogni mutamento del domicilio per le notificazioni. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 159 cod. proc. pen.
art. 159, comma primo, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto legittima la notifica con il rito degli irreperibili quando l'UEPE riferisce l'impossibilità oggettiva di contatto e l'assenza di risposte a convocazioni postali; l'obbligo di nuove ricerche è limitato dalla praticabilità degli accertamenti.
art. 161 cod. proc. pen.
art. 161, comma terzo, cod. proc. pen.
La disciplina delle notificazioni nei confronti di chi è ristretto in istituto è distinta da quella degli arresti domiciliari; la Corte osserva che l'arresto domiciliare non equivale alla detenzione in istituto e non esonera l'interessato dall'obbligo di comunicare il domicilio ove ricevere notificazioni.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale
Richiamata in relazione all'esclusione di profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la condanna alle spese e alla ammenda.
Massime di principio
- La notifica con il rito degli "irreperibili" è valida se gli organi preposti (es. UEPE) dimostrano l'impossibilità effettiva di rintracciare la persona e la mancanza di iscrizione anagrafica o mancata risposta a convocazioni postali.
- Chi è sottoposto agli arresti domiciliari ha comunque l'onere di comunicare all'autorità ogni cambiamento del domicilio per le notificazioni; la situazione di arresti domiciliari non equivale automaticamente alla detenzione in istituto e non esonera dall'obbligo di informare.
- L'obbligo di compiere ulteriori accertamenti da parte degli uffici è condizionato all'oggettiva praticabilità delle ricerche: non sempre la semplice circostanza della mancanza di permesso di soggiorno o di residenza anagrafica implica l'illegittimità della procedura notificatoria.
- Nei ricorsi è essenziale allegare elementi documentali e prove a sostegno delle contestazioni: l'assenza di documentazione rende il ricorso generico e può portare a inammissibilità.
- Se si contesta la regolarità della notifica, è utile fornire prove concrete dell'effettiva dimora o di comunicazioni già fornite agli organi dell'esecuzione (es. ricevute, dichiarazioni, contatti documentati) per superare il limite della praticabilità delle ricerche.
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