Sentenza del 23/02/2018 n. 771 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Curatela fallimentare - Mancato pagamento di imposte - Responsabilità del curatore - Solo in caso di comportamento contra legem.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate pretendeva dal curatore, personalmente e in solido con la procedura fallimentare, il pagamento di somme iscritte a ruolo a seguito del controllo del modello 770/2013 relativo all'anno d'imposta 2012, concernenti ritenute su compensi e imposta sostitutiva sul TFR. L'Ufficio sosteneva che, in quanto sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, il curatore fosse direttamente responsabile del versamento. Il curatore contestava la responsabilità personale, sostenendo di aver adempiuto agli obblighi fiscali sulla base della documentazione acquisita e che l'eventuale mancato pagamento fosse riconducibile all'incapienza dell'attivo, non a una condotta illecita.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole al curatore. Ha stabilito che la responsabilità solidale e personale del curatore per i debiti tributari della procedura sussiste solo se il mancato pagamento deriva da un comportamento contra legem, consistente in un cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare, e non dalla semplice insufficienza delle risorse. L'Amministrazione avrebbe dovuto indicare nell'atto di addebito le circostanze specifiche della gestione illecita, come il pagamento di crediti di rango inferiore rispetto a quelli tributari, e provarle in giudizio. Poiché la cartella non conteneva tale motivazione e non era stata provata alcuna condotta illecita, l'appello è stato respinto. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare al curatore le spese di lite, liquidate in euro 1.200, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 23 del D.P.R. n. 600/1973
Soggetti tenuti all'applicazione delle ritenute alla fonte
La norma, come modificata dall'art. 37, comma 1, del D.L. n. 223/2006, include i curatori fallimentari e i commissari liquidatori tra i sostituti d'imposta obbligati a effettuare, dichiarare e versare le ritenute. Tuttavia, tale qualifica non comporta automaticamente la responsabilità personale del curatore per ogni imposta rimasta insoluta dalla procedura.
Art. 37, comma 1, del D.L. n. 223/2006
Ha incluso espressamente i curatori fallimentari e i commissari liquidatori tra i soggetti tenuti all'applicazione delle ritenute alla fonte. La sentenza chiarisce che l'obbligo fiscale del curatore deve essere distinto dalla responsabilità patrimoniale personale per l'insolvenza del fallimento.
Cassazione, ordinanza n. 179 dell'8 gennaio 2014
Richiamata per il principio secondo cui la responsabilità del curatore richiede un comportamento contra legem e non può fondarsi sulla mera incapienza dell'attivo.
Cassazione, sentenza n. 10508 del 23 aprile 2008
Richiamata a sostegno della necessità di allegare e provare uno specifico cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare quale presupposto della responsabilità del curatore.
Cassazione, sentenza n. 16373/2014
Stabilisce che l'Amministrazione finanziaria deve indicare nell'atto di addebito le ragioni della responsabilità solidale del curatore, consentendogli di difendersi anche dimostrando l'eventuale ruolo determinante degli organi di controllo della procedura.
Massime di principio
- Il curatore può essere soggetto agli obblighi fiscali propri del sostituto d'imposta, ma non risponde automaticamente con il proprio patrimonio delle imposte non pagate dalla procedura.
- La mera incapienza dell'attivo fallimentare esclude, di regola, la responsabilità personale del curatore: occorre dimostrare che il mancato pagamento sia stato causato da una gestione illecita o negligente dell'attivo.
- L'Amministrazione finanziaria deve indicare già nell'atto di addebito le specifiche operazioni che avrebbero distratto o impiegato illegittimamente le risorse, ad esempio il pagamento di creditori subordinati rispetto all'Erario.
- Non è sufficiente richiamare in astratto la qualifica di sostituto d'imposta del curatore; occorre provare il nesso tra la sua condotta contra legem e il danno erariale.
- In situazioni analoghe, il curatore dovrebbe conservare e documentare gli adempimenti fiscali eseguiti, la provenienza delle informazioni utilizzate e l'eventuale insufficienza dell'attivo, oltre alle autorizzazioni o ai controlli degli organi della procedura.
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