Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35842/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per truffa lamentando: 1) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in quanto non sarebbe stato spiegato il nesso causale tra la manomissione del contachilometri e una specifica condotta del ricorrente; 2) che la condotta truffaldina non poteva essere ricostruita alla luce della mancata partecipazione del Braidich al processo; 3) carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione circa la sussistenza degli artifici e raggiri costitutivi del reato di truffa. In sede difensiva era inoltre contestata l'assegnazione del ricorso alla sezione feriale ritenendo diversa la data di maturazione della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'assegnazione alla sezione feriale, avendo la prescrizione effettivamente maturato in periodo di sospensione (calcolo della prescrizione prorogata al 28/08/2023 per rinvii nel dibattimento per complessivi 124 giorni, comprensivi di sospensione COVID e altro rinvio). Sostanzialmente tutti i motivi dedotti erano doglianze già valutate e risolte dai giudici di merito e il ricorso non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della corte d'appello, configurandosi come lettura alternativa dei fatti: la corte di appello aveva spiegato la riconducibilità della condotta del ricorrente agli elementi tipici della truffa (consegna di veicolo con caratteristiche difformi, motore difettoso e contachilometri alterato) e aveva escluso la concreta prova di un intervento di terzi. Conseguentemente il ricorso eè stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza adottata a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    Norma richiamata nel riassunto dei motivi di ricorso: consente la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione; qui usata per presentare i motivi dedotti dall'imputato.

  • art. 606 comma 3 cod.proc.pen.

    Dispositivo invocato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando i motivi non si confrontano adeguatamente con le argomentazioni dei giudici di merito o sono aspecifici/mera lettura alternativa dei fatti.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, eventualmente, di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso; qui applicata per l'irrogazione della sanzione di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riforma valutazioni di fatto adeguatamente motivate: se i giudici di merito hanno fornito spiegazioni logiche e argomentate, il ricorso che propone una semplice lettura alternativa dei fatti tende ad essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.
  • Per configurare il reato di truffa contrattuale occorre dimostrare gli elementi tipici (artifici o raggiri idonei a ingannare la vittima e il conseguente danno patrimoniale); la semplice ipotesi alternativa (es. manomissione da parte di terzi) deve essere supportata da elementi concreti per essere credibile.
  • Il calcolo della prescrizione tiene conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione (es. sospensione COVID o rinvii per impedimento difensore): la Corte verifica il corretto conteggio; se la prescrizione matura in periodo di sospensione, l'assegnazione alla sezione feriale e le decisioni adottate in tale sede risultano corrette.
  • Le richieste procedurali finalizzate a ottenere il rinvio a diversa sezione per materia devono fondarsi su errori effettivi nella determinazione della competenza o sulla non corretta maturazione dei termini prescrizionali; contestazioni formali prive di fondamento sostanziale sono destinate a essere rigettate.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per gravame aspecifico, oltre alle spese processuali la Corte può irrogare sanzioni economiche (Cassa delle Ammende) valutando i profili di colpa del ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.