Sentenza n. 39/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento - della delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 25.02.2025: avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 -2027; - della deliberazione di Giunta Municipale n. 7 del 7/02/2025, con cui è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 118/2011; - della delibera di Giunta Comunale n. 4 del 7/02/2025, con cui è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025/2027; - della delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 25.02.2025, avente ad oggetto l’approvazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025/2027.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere comunali di approvazione del DUP e del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, nonché gli atti della Giunta relativi alla loro predisposizione e presentazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto la lesione delle prerogative inerenti al mandato consiliare. Con il primo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 20, 24, 22 e 25 del regolamento comunale di contabilità, dell’allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 e degli artt. 172 e 174 del d.lgs. 267/2000, sostenendo che il DUP e il bilancio sarebbero stati approvati senza una preventiva e annuale delibera dell’organo di governo relativa alla ricognizione degli immobili da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni e senza l’elaborazione e approvazione di un nuovo piano. Ciò avrebbe impedito ai consiglieri di formulare emendamenti e osservazioni sui beni da alienare o valorizzare. Con il secondo motivo hanno sostenuto che il regolamento comunale imponesse l’approvazione del DUP in una seduta consiliare separata e precedente rispetto a quella dedicata al bilancio, deducendo che l’approvazione dei due atti nella stessa seduta avrebbe impedito un compiuto esercizio delle prerogative consiliari. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la tardività del ricorso, il difetto di giurisdizione e la carenza di legittimazione attiva.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le eccezioni preliminari rilevanti. Il ricorso è soggetto al termine ordinario, poiché riguarda le delibere di approvazione del bilancio e del DUP e non una procedura di dismissione di beni pubblici. Sussiste la giurisdizione amministrativa perché la contestazione riguarda le regole procedurali di formazione degli atti di bilancio e non il merito delle scelte finanziarie. I consiglieri comunali hanno legittimazione attiva eccezionale quando denunciano una lesione diretta e concreta delle prerogative inerenti allo ius ad officium, comprese quelle di accesso, informazione, documentazione, partecipazione e voto; nel caso concreto, le violazioni dedotte erano astrattamente idonee a incidere su tali prerogative. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’art. 58 del d.l. 112/2008 e l’allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 non impongono una nuova ricognizione annuale dei beni immobili in assenza di variazioni del patrimonio. L’elenco adottato con deliberazione del 2011 era rimasto invariato, non essendo intervenute nuove acquisizioni o alienazioni, ed era stato pubblicato in amministrazione trasparente. Inoltre, il piano era stato correttamente riportato nel DUP sulla base della comunicazione del responsabile dell’area competente, contenente l’individuazione e la stima dei beni. Anche il secondo motivo è stato respinto: la propedeuticità del DUP rispetto al bilancio impone che il Consiglio deliberi prima sul DUP e poi sul bilancio, ma non richiede sedute consiliari separate. La presentazione e l’approvazione nella medesima seduta sono ammissibili se è rispettata la sequenza logica e cronologica e se ai consiglieri sono garantiti i termini minimi di convocazione, la disponibilità degli atti e lo spatium deliberandi per emendamenti e proposte. Nel caso concreto, il DUP è stato approvato prima del bilancio nella seduta del 25 febbraio 2025 ed era stato previamente messo a disposizione dei consiglieri. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 58 d.l. 112/2008, conv. in l. 133/2008
La gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare richiedono l’individuazione, con deliberazione dell’organo di governo, dei beni non strumentali suscettibili di valorizzazione o dismissione e la loro inclusione nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, allegato al bilancio.
allegato 4/1 d.lgs. 118/2011
La disciplina contabile richiede l’individuazione dei beni da inserire nel piano, ma non impone una ricognizione o una nuova deliberazione annuale in assenza di variazioni del patrimonio immobiliare.
art. 151, comma 1, d.lgs. 267/2000
Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel DUP, cui è funzionalmente collegato.
art. 170 d.lgs. 267/2000
Il DUP è l’atto di indirizzo strategico e operativo dell’ente e costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio, senza che ciò imponga l’approvazione in una seduta consiliare separata.
art. 172 d.lgs. 267/2000
È richiamato tra le disposizioni che disciplinano gli atti e gli allegati connessi all’approvazione del bilancio.
art. 174, comma 1, d.lgs. 267/2000
Consente la presentazione congiunta al Consiglio dello schema di bilancio e del DUP, rendendo possibile la loro approvazione nella medesima seduta purché il DUP sia deliberato prima del bilancio.
art. 141, comma 1, lett. c), d.lgs. 267/2000
La mancata approvazione del bilancio nei termini non determina automaticamente lo scioglimento del Consiglio, essendo necessario il procedimento previsto dalla norma; i termini sono quindi qualificati come ordinatori.
art. 152 d.lgs. 267/2000
I responsabili delle aree competenti predispongono le proposte di aggiornamento patrimoniale da integrare nel DUP e nel bilancio.
Massime di principio
- La legittimazione del singolo consigliere comunale a impugnare deliberazioni dell’organo collegiale è eccezionale e sussiste soltanto quando l’atto o le modalità della sua adozione incidano direttamente e concretamente sulle prerogative inerenti allo ius ad officium, quali accesso, informazione, documentazione, partecipazione, emendamento e voto; non basta il mero dissenso rispetto alla decisione della maggioranza.
- La ricognizione dei beni immobili suscettibili di valorizzazione o dismissione e il relativo piano delle alienazioni non devono essere rinnovati annualmente quando l’elenco già adottato non abbia subito modifiche per nuove acquisizioni, alienazioni o variazioni di destinazione.
- La propedeuticità del Documento unico di programmazione rispetto al bilancio di previsione impone il rispetto della sequenza di esame e approvazione, ma non richiede che i due atti siano approvati in sedute consiliari diverse; essi possono essere deliberati nella stessa seduta se il DUP è approvato prima del bilancio.
- La presentazione e l’approvazione congiunta del DUP e del bilancio sono legittime quando ai consiglieri siano garantiti i termini di convocazione, la disponibilità preventiva della documentazione e un adeguato spatium deliberandi per esaminare gli atti e presentare emendamenti o proposte.
- I termini previsti per la presentazione e l’approvazione degli atti di bilancio degli enti locali sono, in via generale, ordinatori, salvo diversa previsione normativa; la loro inosservanza non determina automaticamente la decadenza dal potere di presentare o approvare il DUP e il bilancio né l’invalidità degli atti.
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