Cassazione Penale, Sentenza n. 28378/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 651 c.p. (ammenda di €200) per avere il Tribunale concesso d'ufficio la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) senza che la imputata ne avesse fatto richiesta. La difesa deduceva che la sospensione condizionale della sola pena pecuniaria poteva risultare in concreto pregiudizievole per l'imputata (es. impedire la sospensione di una eventuale futura pena detentiva) e che il giudice avrebbe dovuto motivare la concreta utilità del beneficio rispetto all'interesse contrario dell'imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittimo che il giudice possa disporre d'ufficio la sospensione condizionale della pena, valutandone l'utilità in rapporto alle finalità di prevenzione speciale e di rieducazione; ha inoltre affermato che l'interesse dell'imputato a non fruire del beneficio è rilevante solo se espresso e meritevole (ossia se fondato su un pregiudizio concreto e apprezzabile), mentre ipotesi astratte o eventuali conseguenze future non sono sufficienti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 651 cod. pen.
Indica il reato per cui la ricorrente è stata condannata; la norma è citata per identificare il fatto oggetto del procedimento.
art. 163 cod. pen.
Regola la sospensione condizionale della pena. La Corte interpreta questa disposizione nel senso che il giudice può applicare il beneficio anche d'ufficio, valutandone l'utilità rispetto alle finalità di prevenzione speciale e rieducazione, purché non emerga un interesse concreto e meritevole dell'imputato a non ottenere il beneficio.
art. 23 d.l. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per la disciplina della trattazione scritta del procedimento (modalità di trattazione della causa davanti alla Corte).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Riferimenti)
Sez. 3, n. 28690 del 9/2/2017 (Rochira); Sez. 1, n. 35315 del 25/3/2022 (Terranova); Corte cost. sent. n. 186 del 2000
La giurisprudenza richiamata conferma che il giudice può disporre d'ufficio la sospensione condizionale della pena e chiarisce i limiti dell'interesse dell'imputato ad impugnare una decisione che concede il beneficio: l'interesse è rilevante solo se connesso a pregiudizi giuridicamente apprezzabili e non a mere considerazioni di opportunità o ipotesi astratte.
Massime di principio
- Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena anche d'ufficio: non è necessaria una specifica istanza della parte perché il beneficio sia applicato.
- La sospensione condizionale persegue finalità special-preventive e di rieducazione; la sua applicazione deve essere giustificata in rapporto all'utilità rispetto a tali finalità.
- Per impugnare con successo una concessione d'ufficio del beneficio, l'imputato deve dimostrare un interesse concreto e giuridicamente apprezzabile a non fruirne (es. pregiudizio effettivo e specifico), non limitandosi a ipotesi astratte o a motivi di opportunità futura.
- La sospensione condizionale della sola pena pecuniaria, in molti casi, può essere effettivamente più favorevole per l'imputato (es. estinzione dopo il termine previsto) e pertanto l'ipotesi che essa possa nuocere in astratto non basta a fondare l'impugnazione.
- Chi propone ricorso infondato o senza interesse rischia la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese processuali e a sanzioni a favore della Cassa delle ammende; valutare bene l'interesse concreto prima di impugnare.
- Nelle motivazioni del giudice è sufficiente una valutazione che renda intelligibile la prognosi favorevole o l'utilità del beneficio; per opporsi efficacemente è necessario contestare con elementi concreti tale valutazione.
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