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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49717/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava che il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva ecceduto la propria competenza e il perimetro del procedimento di ottemperanza disponendo, con ordinanza del 27/01/2022, che la Casa circondariale/di reclusione di Novara consentisse la detenzione in cella di tutti i cd‑rom processuali anche oltre il limite numerico (45) fissato dall'ordine di servizio del 5/07/2021. Il Dipartimento sosteneva che non si trattava di mera ottemperanza a precedente provvedimento del 19/09/2018 (eseguito a Spoleto), ma di nuove doglianze relative a concrete condizioni d'istituto e che la competenza per le questioni relative all'ordine di servizio di Novara spettava al Magistrato di sorveglianza competente per quel carcere; inoltre si lamentava contrarietà a ordine e valutazioni di sicurezza (art. 41‑bis) e travisamento della realtà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale di Perugia abbia illegittimamente esteso il procedimento di ottemperanza a fatti nuovi e diversi rispetto al provvedimento originario, che già aveva esaurito la sua funzione con l'ordinanza del 10/06/2021 e l'ordine di servizio del 5/07/2021. La Corte ha affermato che il procedimento di ottemperanza non può essere utilizzato per rimettere in discussione scelte amministrative discrezionali (capienza delle "bilancette", limite cd‑rom) o per introdurre questioni nuove rispetto alla decisione eseguita; se sono emerse mutate situazioni di fatto in un diverso istituto devono essere proposti specifici reclami e non un proseguimento del giudizio di ottemperanza. Per questi motivi l'ordinanza del Tribunale di Perugia è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5, ord. pen.

    Richiamato in relazione alla procedura di ottemperanza; la Corte distingue il perimetro della domanda di ottemperanza che presuppone una inottemperanza all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale e non può accogliere richieste nuove o diverse dal contenuto della decisione originaria

  • art. 35‑bis, comma 5, ord. pen.

    Usato per delimitare la disciplina dell'ottemperanza: la Cassazione ribadisce che il procedimento ex art. 35‑bis non è strumento per rinnovare il tema decidendum né per introdurre novità rispetto alla decisione già resa

  • art. 71, comma 3, ord. pen.

    Citando la norma a supporto della questione di competenza tra Tribunale e Magistrato di sorveglianza; la giurisprudenza richiamata precisa i casi in cui la competenza resta del Tribunale (quando la decisione sia stata emessa dal Tribunale a seguito di reclamo) e i casi in cui resta del Magistrato

  • art. 41‑bis, ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine a ragioni di sicurezza: la Corte osserva che le valutazioni di sicurezza e le misure organizzative rientrano nell'ambito di discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria e non possono essere aggirate con pretestuose istanze di ottemperanza

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Richiamata quale quadro normativo: la Corte applica i principi dell'ordinamento penitenziario e della relativa giurisprudenza per delimitare competenze e perimetro dell'ottemperanza

Massime di principio

  • Il procedimento di ottemperanza ex art. 35/35‑bis ord. pen. è finalizzato a ottenere l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non eseguito e non può essere usato per proporre domande nuove o per rimettere in discussione disposizioni già decise.
  • La competenza a conoscere della domanda di ottemperanza dipende da chi ha emesso originariamente la decisione: se la decisione di accoglimento del reclamo è stata resa dal Tribunale di sorveglianza, lo stesso Tribunale conserva competenza; se invece il provvedimento originario è del Magistrato di sorveglianza, normalmente il Magistrato resta competente, salvo i casi espressi dalla giurisprudenza.
  • La sopravvenuta diversa collocazione del detenuto non automatizza l'efficacia del provvedimento originario rispetto alle peculiari condizioni dell'istituto di destinazione: differenze strutturali e di sicurezza tra istituti possono giustificare limiti diversi decisi dall'amministrazione penitenziaria.
  • Le scelte di organizzazione interna dell'istituto (es. capienza delle "bilancette", numero massimo di oggetti custodibili in cella) rientrano nell'ambito di discrezionalità amministrativa e possono essere sindacate dal giudice solo entro i limiti di verifica della legittimità, non per sostituirsi all'amministrazione con provvedimenti di ottemperanza che introducono novità.
  • Se il detenuto intende contestare nuove condizioni di detenzione emerse dopo il trasferimento, deve proporre specifici reclami giurisdizionali volti a far valere quei nuovi fatti, e non pretende reimpiego automatico dell'originaria esecuzione su base territoriale diversa.

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