Cassazione Civile, Ordinanza n. 33097/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento di omesso versamento di accise dovute sui prodotti alcolici immessi in consumo in più tranche tra ottobre e dicembre 2014. In primo grado il ricorso della società era stato accolto sulla base della ritenuta forza maggiore ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, correlata alla grave illiquidità aziendale; in appello l'Agenzia aveva ottenuto riforma della decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la forza maggiore dovesse essere valutata in concreto e che la crisi economica potesse rientrarvi; (2) nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, per non aver esaminato le sue difese sulla non ricorrenza della forza maggiore; (3) violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 472/1997, deducendo che la CTR avesse erroneamente escluso la riduzione della sanzione per manifesta sproporzione tra tributo e sanzione solo perché la sanzione era prevista in misura fissa e proporzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la conclusione della CTR secondo cui la crisi di liquidità e le difficoltà economiche dell'impresa, di per sé, non integrano forza maggiore ai fini dell'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, perché rientrano nell'ordinario rischio d'impresa e richiedono comunque la presenza di circostanze anormali ed estranee all'operatore, nonché l'adozione di misure appropriate. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 si applica anche alle sanzioni stabilite in misura fissa o proporzionale e consente la riduzione fino alla metà del minimo in presenza di eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra tributo e sanzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
causa di non punibilità di forza maggiore
La forza maggiore, in materia di violazioni tributarie e accise, richiede circostanze anormali ed estranee all'operatore e la prova che il contribuente abbia adottato misure appropriate per evitare la violazione senza subire sacrifici eccessivi; la mera crisi di liquidità o difficoltà economica non basta.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997
qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo
La disposizione si applica, in difetto di eccezioni, a ogni genere di sanzione tributaria, anche se fissata in misura fissa o proporzionale; il giudice deve valutarne la ricorrenza quando siano allegati elementi che rendano manifesta la sproporzione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dedotto per censurare la violazione di legge nei primi e terzi motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro formale dedotto per censurare la pretesa motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 13 del d.lgs. n. 472/1997
La CTR lo ha richiamato per affermare che la sanzione per omesso versamento era predeterminata in misura pari al 30% del tributo non versato o tardivamente versato.
art. 7 del d.lgs. n. 472/1997
Richiamato dalla ricorrente come norma speciale che consente di scendere al di sotto dei minimi sanzionatori in caso di sproporzione; la Corte ne ha confermato l'applicabilità generale.
d.lgs. n. 472/1997
È il decreto sanzionatorio tributario di riferimento per la disciplina della forza maggiore e dei criteri di determinazione/riduzione delle sanzioni.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore non coincide con la semplice crisi di liquidità o con le difficoltà economiche dell'impresa, perché tali situazioni rientrano di regola nel rischio ordinario dell'attività imprenditoriale.
- La forza maggiore richiede un fattore esterno, anormale e imprevedibile, non dominabile dal contribuente, nonché la prova che questi abbia predisposto tutte le cautele ragionevoli per evitare la violazione.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando sia radicalmente mancante o intrinsecamente incomprensibile; non è invece censurabile come tale la decisione che esponga un percorso logico riconoscibile e riferito ai fatti di causa.
- L'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 sulla riduzione della sanzione per eccezionale sproporzione tra tributo e sanzione si applica anche alle sanzioni determinate in misura fissa o proporzionale, salvo eccezioni espressamente previste.
- Quando la sanzione tributaria è ancorata in modo fisso o proporzionale dalla legge, il giudice non può escludere in astratto l'operatività della norma di riduzione per il solo fatto che manchi una forbice edittale minima/massima.
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