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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17681/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La società ricorrente aveva agito per far dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., due pagamenti per complessivi euro 66.513,06 eseguiti in favore della controparte nel semestre anteriore alla domanda di concordato preventivo, assumendo la sussistenza della scientia decoctionis in capo alla creditrice. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo non provata la conoscenza effettiva dello stato d'insolvenza da parte dell'accipiens. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: 1) violazione dell'art. 67 l.fall. e dell'art. 49 d.lgs. n. 270/1999, per avere la corte territoriale ritenuto necessaria la prova che la creditrice fosse consapevole dell'irreversibilità della crisi, invece della sola conoscenza della situazione di incapacità economica della debitrice; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per aver escluso che la concessione di una ulteriore dilazione rateale, dopo una lunga sospensione dei pagamenti, integrasse prova presuntiva della scientia decoctionis, richiedendo invece indici esterni ulteriori come protesti o pignoramenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente incardinate come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza della scientia decoctionis e a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. La Corte ha ribadito che, in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza deve essere effettiva ma può essere provata anche per presunzioni gravi, precise e concordanti; tuttavia, la selezione degli indizi e la loro valorizzazione restano apprezzamenti di merito, insindacabili se adeguatamente motivati. È stato quindi confermato il rigetto della domanda revocatoria e dichiarata la debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 l.fall.

    Nella revocatoria fallimentare il curatore deve provare la scientia decoctionis dell'accipiens; la prova può essere anche presuntiva, ma la relativa valutazione è rimessa al giudice di merito se sorretta da motivazione adeguata.

  • art. 49 d.lgs. n. 270/1999

    Richiamato dal ricorrente come parametro violato; la Corte non ne svolge una autonoma interpretazione, ritenendo la censura in realtà diretta contro l'accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge è ammissibile solo se denuncia l'erronea ricognizione della norma astratta; non può essere usato per censurare la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere argomentazioni specifiche e intelligibili che spieghino in che modo la sentenza contrasti con le norme invocate; non è sufficiente un richiamo generico alle disposizioni.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni sono ammissibili per dimostrare la conoscenza dello stato d'insolvenza, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la scelta degli elementi indiziari e il giudizio di inferenza spettano al merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis del terzo deve essere effettiva e non meramente potenziale, ma può essere provata anche mediante presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • La valutazione circa quali fatti indiziari valorizzare, la loro attendibilità e la loro idoneità a fondare la presunzione appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è congrua.
  • Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto storico già accertato.
  • Ai fini dell'ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente deve indicare puntualmente la norma asseritamente violata e confrontarla con la specifica affermazione in diritto contenuta nella sentenza impugnata.
  • Nella prova presuntiva non è necessario che tutti gli indizi siano univoci o convergenti in modo assoluto, essendo richiesta una valutazione globale del loro significato nel contesto complessivo della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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