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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 11236 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'omesso versamento dell'IVA per l'anno d'imposta 2001, sostenendo che l'Ufficio non avesse contabilizzato un maggiore credito IVA indicato nel Modello Unico. Poiché la dichiarazione non risultava acquisita al sistema telematico dell'Amministrazione finanziaria, la società aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'intermediario abilitato, attestante l'assunzione dell'impegno a trasmettere telematicamente il modello. L'Agenzia delle Entrate ha contestato che tale documento fosse sufficiente a provare l'effettiva e tempestiva presentazione della dichiarazione, sostenendo che fosse necessaria la ricevuta prevista dalla normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo, relativo all'insufficiente motivazione. Ha ritenuto che la dichiarazione sostitutiva dell'intermediario, redatta successivamente, non potesse sostituire la ricevuta di presentazione rilasciata dall'intermediario ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, comma 6, poiché soltanto tale ricevuta consente di dimostrare sia l'avvenuta consegna della dichiarazione sia la sua tempestività. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della società contro la cartella. La società è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 9.000 euro per le spese del giudizio di legittimità; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, commi 2, 2-bis e 3

    La dichiarazione è presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato.

    La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato, ma la scelta dell'intermediario non elimina gli obblighi fiscali che restano a carico del contribuente.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, comma 6

    I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti.

    L'intermediario deve rilasciare una ricevuta idonea a documentare la consegna della dichiarazione. La semplice attestazione dell'impegno a trasmetterla non equivale alla prova dell'effettiva presentazione.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, commi 8 e 10

    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata ... a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ...; la prova della presentazione è data dalla ricevuta ... o dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento.

    La prova della presentazione deve risultare da una ricevuta formalmente prevista dalla legge, necessaria anche per verificare il rispetto del termine di presentazione.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Il contribuente che invoca un credito d'imposta fondato su una dichiarazione non risultante agli archivi dell'Amministrazione deve dimostrare con documentazione idonea l'avvenuta e tempestiva presentazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Consente di impugnare una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto fondata la censura dell'Agenzia relativa all'erronea applicazione delle regole probatorie sulla presentazione della dichiarazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Riguarda il vizio di motivazione su fatti decisivi; il relativo motivo è stato ritenuto assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Quando una dichiarazione fiscale viene trasmessa tramite intermediario, il contribuente deve conservare la ricevuta di presentazione prevista dalla legge e non soltanto la copia della dichiarazione o l'impegno dell'intermediario a trasmetterla.
  • Una dichiarazione sostitutiva rilasciata successivamente dall'intermediario può non essere sufficiente a provare l'effettiva e tempestiva presentazione, soprattutto se manca la ricevuta telematica o altra documentazione formalmente prevista.
  • Il rapporto tra contribuente e intermediario resta di natura privatistica: eventuali irregolarità o mancanze dell'intermediario non escludono automaticamente la responsabilità del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
  • Per far valere un credito d'imposta non risultante agli archivi fiscali, il contribuente deve fornire una prova documentale rigorosa dell'invio e della tempestività della dichiarazione.
  • In caso di contestazione, è opportuno produrre ricevute telematiche, protocolli di trasmissione, ricevute dell'intermediario e ogni documento contemporaneo all'adempimento; dichiarazioni posteriori hanno generalmente un valore probatorio più debole.

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