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Sentenza

Sentenza n. 6315/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3008 del 2025.

Giustizia amministrativa202504649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 3008 del 2025, relativa all’impugnazione della delibera del Consiglio comunale di Bacoli n. 7 dell’11 aprile 2024 di approvazione del PUC

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado, sei soggetti, alcuni titolari di concessioni demaniali per lidi e altri titolari di contratti di locazione commerciale per la gestione di parcheggi, avevano impugnato la delibera di approvazione del PUC di Bacoli, deducendo la lesione delle rispettive attività imprenditoriali. Lido Enea S.r.l. ha appellato la sentenza del TAR deducendo: violazione del Piano territoriale paesistico dei Campi Flegrei e del giusto procedimento, nonché erroneità della declaratoria di inammissibilità, sostenendo che il PUC incidesse concretamente sulla propria attività; violazione dell’art. 5, comma 1, punto 2, del d.m. n. 1444/1968, della normativa regionale, del Piano urbano del traffico e del Programma urbano parcheggi, con riferimento all’art. 33, punto 5, delle NdA del Piano strutturale, che prevedeva l’eliminazione dei parcheggi privati non pertinenziali alle abitazioni nelle aree di Miseno, Miliscola e Baia; violazione della normativa regionale e delle NTA del PTP, oltre a eccesso e sviamento di potere, relativamente alla previsione di un PUA destinato anche all’eventuale demolizione e ricostruzione di strutture edilizie legittime a Miliscola; violazione dell’art. 338 del r.d. n. 1265/1934 ed eccesso di potere per falsità dei presupposti, con riguardo alla fascia di rispetto cimiteriale prevista dal PUC. Le amministrazioni appellate hanno chiesto il rigetto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, correggendone la motivazione. In via preliminare ha ritenuto inammissibile il ricorso collettivo proposto in primo grado: il ricorso collettivo è ammissibile solo quando i ricorrenti abbiano posizioni giuridiche sostanziali omogenee, domande con identico petitum e medesimi fatti costitutivi, senza conflitti di interesse anche potenziali. Nel caso concreto, i titolari di parcheggi e i titolari di concessioni balneari erano portatori di posizioni diverse: la previsione sull’eliminazione dei parcheggi incideva direttamente sui primi, mentre la previsione relativa alla possibile demolizione delle strutture legittime riguardava i secondi. Nel merito, il Collegio ha comunque ritenuto infondati i motivi. Quanto al PTP, il PUC prevedeva la sospensione delle proprie norme non coerenti con il PTP e l’appellante non aveva contestato specificamente tale meccanismo né indicato quale utilità concreta avrebbe conseguito dall’accoglimento della censura. Quanto alla disciplina dei parcheggi, l’interesse dedotto era soltanto potenziale e indiretto. Anche la previsione dell’eventuale demolizione delle strutture legittime non determinava una lesione attuale e concreta, essendo subordinata a una futura scelta discrezionale dell’amministrazione e all’adozione di un PUA. Infine, la censura sulla fascia di rispetto cimiteriale non era sorretta dalla prova che i fondi dell’appellante ricadessero nella fascia. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 39 e 70 c.p.a.

    Il ricorso collettivo trova fondamento nelle regole generali sulla connessione, ma è ammissibile soltanto in presenza di omogeneità delle posizioni giuridiche e di identità delle domande e dei fatti costitutivi.

  • artt. 31-36 e 40 c.p.c.

    Le norme sulla connessione costituiscono, insieme agli artt. 39 e 70 c.p.a., il fondamento della proposizione del ricorso collettivo.

  • art. 5, comma 1, punto 2, d.m. n. 1444/1968

    La disposizione è invocata dall’appellante con riferimento agli standard per i parcheggi, ma la relativa censura è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata per carenza di interesse diretto, concreto e attuale.

  • art. 10 delle NdA del PUC

    Le norme del PUC non coerenti con il PTP restano sospese; tale previsione di salvaguardia esclude, secondo il Collegio, che il PUC operi automaticamente in deroga o contrasto con il PTP.

  • art. 338 r.d. n. 1265/1934

    La norma è stata richiamata nella censura sulla fascia di rispetto cimiteriale, ma il motivo è stato respinto perché l’appellante non ha dimostrato che i propri fondi ricadessero nella fascia.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile solo quando tutti i ricorrenti siano titolari di posizioni giuridiche sostanziali omogenee, non vi sia conflittualità neppure potenziale e le domande abbiano identico oggetto e siano fondate sui medesimi fatti costitutivi.
  • La diversa incidenza delle disposizioni impugnate sulle posizioni soggettive dei ricorrenti, tale da determinare un pregiudizio diretto per alcuni e soltanto eventuale o indiretto per altri, esclude l’ammissibilità del ricorso collettivo.
  • L’impugnazione di uno strumento urbanistico richiede un interesse ad agire concreto, attuale e direttamente riferibile alla posizione del ricorrente; il mero riflesso negativo o potenziale sull’attività economica non è sufficiente.
  • Una previsione urbanistica che rimetta a un successivo piano attuativo e a una futura scelta discrezionale dell’amministrazione l’eventuale demolizione o ricollocazione di strutture non determina, di per sé, una lesione attuale e concreta impugnabile.
  • La censura relativa a una fascia di rispetto o ad altro vincolo territoriale è priva di interesse quando il ricorrente non dimostri che i propri beni siano effettivamente compresi nell’area interessata.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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