Cassazione Civile, Ordinanza n. 01318/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare. La creditrice aveva insinuato al passivo un credito di lavoro e TFR, ottenendo l’ammissione per una determinata somma e un soddisfacimento parziale in sede di riparto, anche dopo quanto percepito tramite il fondo di garanzia INPS. La Corte d’appello, riconosciuta la durata irragionevole del procedimento presupposto, aveva quantificato astrattamente l’indennizzo in misura superiore, ma lo aveva poi limitato, in base alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, alla somma effettivamente ricevuta in sede di riparto. La parte privata aveva proposto opposizione sostenendo che il limite dovesse riferirsi al credito ammesso al passivo e non a quanto concretamente distribuito; l’opposizione era stata respinta. In cassazione il Ministero, con ricorso principale, ha censurato la statuizione sulle spese di lite, sostenendo che l’opposizione, integralmente respinta, era pretensiva e che le spese avrebbero dovuto seguire la soccombenza della parte privata. La creditrice, con ricorso incidentale, ha contestato il criterio usato per limitare l’indennizzo, deducendo che il parametro corretto fosse l’importo ammesso al passivo e non la minore somma ripartita; con un secondo motivo ha anche lamentato che non fosse stato considerato l’importo complessivo iscritto al riparto finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della creditrice, ritenendo fondato il rilievo secondo cui, nel giudizio di verificazione dello stato passivo, ai fini della limitazione dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001 occorre guardare al credito azionato o, se inferiore, alla somma per la quale il creditore sia stato ammesso al passivo, senza rilevanza della somma poi effettivamente iscritta al riparto. Ha quindi cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso principale del Ministero è stato dichiarato assorbito, perché il rinvio dovrà comportare il riesame complessivo delle spese delle varie fasi e gradi.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, L. n. 89 del 2001
Il limite dell’equa riparazione va commisurato, nel caso della verificazione dello stato passivo, al credito azionato o, se minore, a quello ammesso al passivo, non alla somma successivamente percepita in sede di riparto.
art. 5-ter L. n. 89 del 2001
È il rimedio esperibile contro il decreto sulla domanda di equa riparazione.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la proposta di definizione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione relativo alla durata irragionevole della verifica dello stato passivo, il parametro per applicare il limite di cui all’art. 2, comma 3, della legge Pinto è il credito fatto valere o, se inferiore, l’importo per il quale il creditore è stato ammesso al passivo.
- La somma eventualmente ricevuta dal creditore in sede di riparto finale non è il criterio di riferimento per comprimere l’indennizzo, poiché ciò che rileva è l’accertamento del credito nel procedimento concorsuale.
- Se il giudice di merito applica un criterio diverso da quello dell’ammissione al passivo, la decisione è cassabile per violazione del principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
- Quando il ricorso incidentale è accolto e la questione decisa impone un nuovo esame complessivo anche delle spese, il ricorso principale sulle spese può restare assorbito.
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