Cassazione Civile, Ordinanza n. 28949/2021 del 19/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale e dalla successiva opposizione, rigettata in primo grado e poi confermata in appello. Il debitore sosteneva di non essere più fallibile, deducendo di aver cessato l’attività in data anteriore alla sentenza dichiarativa e di rivestire la qualità di piccolo imprenditore; contestava inoltre l’esistenza dello stato d’insolvenza, assumendo l’irrilevanza o l’insufficienza di alcuni elementi valorizzati dai giudici di merito, in particolare cambiali con firme disconosciute e un verbale di pignoramento negativo. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. ante riforma 2012, per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile l’impugnazione sulla non fallibilità, pur in presenza di motivi specifici; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., in combinato con l’art. 216 c.p.c. e con l’art. 5, comma 2, l.f., per errata ripartizione dell’onere della prova dello stato d’insolvenza, anche in ragione del disconoscimento delle firme su alcune cambiali e della ritenuta irrilevanza dell’esito negativo del pignoramento; 3) omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 2967 c.c. in combinato con gli artt. 492, comma 5, c.p.c. e 5, comma 2, l.f., per avere fondato l’insolvenza su due cambiali di modesto importo e su un verbale di pignoramento negativo ritenuto inidoneo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a un riesame del merito e perché non autosufficiente, non essendo trascritto il contenuto dei motivi di appello rilevanti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di decisività, poiché l’accertamento dell’insolvenza poggiava su più rationes autonome: la presenza di un debito cambiario protestato, la situazione di impossidenza e mancanza di risorse emersa in istruttoria prefallimentare e l’esito negativo della procedura esecutiva mobiliare; pertanto la contestazione sulla prova di singoli titoli non era idonea a scalfire la decisione. Ha ritenuto parimenti inammissibile il terzo motivo, in quanto volto ancora a sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori circa lo stato d’insolvenza. Il ricorso è stato quindi respinto senza esame nel merito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione del presupposto per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Il motivo di appello deve essere specifico; tuttavia la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di riesame del merito né prescindere dall’autosufficienza del ricorso.
art. 2697 c.c.
La censura sull’onere della prova è inammissibile quando non incide su tutte le autonome ragioni poste a fondamento dell’accertamento di insolvenza.
art. 216 c.p.c.
Richiamato in combinato con l’art. 2697 c.c. dalla parte ricorrente, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a sovvertire la decisione di merito.
art. 5, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Lo stato di insolvenza può essere desunto da un quadro complessivo di impossidenza e incapienza finanziaria, anche a fronte dell’inadempimento di una sola obbligazione protestata.
art. 2967 c.c.
La censura è stata trattata come deduzione di omesso esame e di errata valutazione del quadro probatorio, ritenuta inammissibile.
art. 492, comma 5, c.p.c.
Il verbale di pignoramento negativo è stato considerato, nel caso concreto, un elemento istruttorio non decisivo ma coerente con la situazione di incapienza accertata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertati i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione dei fatti o delle prove sono inammissibili, salvo che si traduca in una vera violazione di legge o in un omesso esame di un fatto decisivo.
- La doglianza sulla violazione dell’onere della prova è inammissibile quando la decisione di merito si fonda su più rationes autonome e la censura non le colpisce tutte in modo specifico.
- Ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, il giudice può valorizzare un complesso di indici sintomatici, tra cui anche l’inadempimento di una sola obbligazione protestata, la mancanza di liquidità e l’esito negativo di iniziative esecutive, se tali elementi convergono nel descrivere una situazione di impotenza patrimoniale non transitoria.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, è necessario riportare il contenuto dei motivi di appello rilevanti.
- Un elemento probatorio singolo, come il disconoscimento di alcune cambiali o un pignoramento negativo, non è decisivo se il giudice di merito ha comunque fondato la decisione su ulteriori e autonome circostanze idonee a sorreggere l’accertamento di insolvenza.
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