Cassazione Civile, Ordinanza n. 03366/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore impianto)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società che gestiva l'impianto di smaltimento nei confronti della società affidataria della raccolta rifiuti, per il pagamento delle tariffe di conferimento riferite a un accordo del 19.2.2010 tra ATO Toscana Costa, Provincia di Lucca, CAV e gestore dell'impianto. La società ingiunta ha proposto opposizione e poi appello, sostenendo in cassazione, con due motivi, che l'ATO non avesse un potere impositivo verso tutti gli utenti per la tariffa di conferimento e che la tariffa non potesse essere vincolante in assenza di un accordo tra le parti e della forma scritta. In sostanza, la ricorrente ha confuso la tariffa di conferimento, corrispettivo privatistico del servizio presso l'impianto, con la tariffa di igiene ambientale prevista dalla normativa sui rifiuti, che ha natura tributaria. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la ricorrente aveva erroneamente sovrapposto la tariffa di conferimento, determinata dall'ATO ai sensi della normativa regionale e costituente corrispettivo del servizio di smaltimento, alla tariffa di igiene ambientale, di natura tributaria, richiamando quindi in modo inconferente la giurisprudenza sulla TIA. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, trattandosi di rapporti contrattuali di un'azienda speciale non qualificabile come pubblica amministrazione in senso stretto, non era richiesta la forma scritta ad substantiam; inoltre la ricorrente, quale utente del servizio, era comunque tenuta al pagamento della tariffa fissata secondo legge. La Corte ha anche escluso dalle spese la memoria depositata dal successore a titolo particolare intervenuto in cassazione e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio, dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare violazioni di legge nei due motivi di ricorso per cassazione
art. 238 d.lgs. 152/2006
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina della tariffa di igiene ambientale, ma ritenuto inconferente rispetto alla tariffa di conferimento
art. 15 d.lgs. 36/2003
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza incidenza sulla decisione
art. 49 d.lgs. 5/1997
richiamato come fonte della tariffa di igiene ambientale, distinta dal corrispettivo di conferimento
art. 26 l.r. Toscana n. 25/1998
individua il potere dell'ATO di determinare la tariffa di conferimento dell'impianto in modo vincolante per il servizio regolato
art. 1321 c.c.
richiamato per sostenere la necessità di un accordo negoziale sulla tariffa, ma il motivo è stato ritenuto infondato
art. 11, comma 13, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 16
norma invocata sul requisito di forma, ritenuta non ostativa alla validità del rapporto nel caso di specie
artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923
richiamati per escludere l'applicabilità della forma scritta ad substantiam ai contratti dell'azienda speciale non qualificabile come P.A. in senso stretto
art. 1327 c.c.
richiamato per affermare l'ammissibilità della conclusione del contratto mediante esecuzione della prestazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La tariffa di conferimento dovuta per l'utilizzo di un impianto di smaltimento rifiuti va distinta dalla tariffa di igiene ambientale: la prima è un corrispettivo privatistico del servizio, la seconda ha natura tributaria e segue una disciplina diversa.
- Quando la legge attribuisce a un ente d'ambito il potere di determinare la tariffa di conferimento, l'utente del servizio non è parte del momento determinativo e non può invocare la disciplina propria dei tributi o delle tariffe pubbliche diverse.
- L'erronea sovrapposizione tra regime tariffario privatistico e regime tributario integra un vizio decisivo del motivo di ricorso per violazione di legge.
- I contratti conclusi da un'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur inserita nel sistema di gestione di servizi pubblici locali, non sono soggetti necessariamente alla forma scritta ad substantiam se l'ente non è pubblica amministrazione in senso stretto.
- In mancanza di una prescrizione legale di forma, il rapporto può perfezionarsi anche per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione, restando fermo l'obbligo dell'utente di corrispondere la tariffa fissata secondo legge.
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