Sentenza del 23/01/2020 n. 406 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha chiesto il recupero delle accise relative a carburante venduto con agevolazione per uso agricolo, sostenendo che gli acquirenti erano privi dei requisiti previsti dal DPR 454/2001 e che il gestore del deposito fosse solidalmente obbligato al pagamento. L'Amministrazione ha ritenuto ininfluente l'assoluzione penale del gestore e ha sostenuto che non vi sia distinzione fiscale tra deposito fiscale e deposito commerciale ai fini dell'accisa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro ha confermato la sentenza della CTP di Catanzaro, ritenendo infondata la pretesa dell'Ufficio. Il Collegio ha osservato che il gestore operava come deposito commerciale con accisa assolta (non in regime di sospensione) e ha valorizzato l'effetto dell'assoluzione penale sulle operazioni di riscossione delle accise, richiamando la giurisprudenza di legittimità e costituzionale che impone all'Amministrazione di conformarsi al giudicato penale. Appello dell'Ufficio rigettato; spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504 (TUA)
L'art.2 definisce il presupposto impositivo e gli obbligati (fabbricante e titolare del deposito in cui avviene l'immissione al consumo). L'art.4 disciplina l'abbuono per perdite per caso fortuito o forza maggiore e i limiti per cali naturali/tecnici. Il Collegio ha ritenuto non applicabile il regime sospensivo previsto dal TUA al deposito commerciale del ricorrente, poiché il soggetto operava con accisa assolta.
DPR 454/2001
Stabilisce i requisiti per ottenere l'agevolazione sul gasolio agricolo. L'Ufficio ha contestato che gli acquirenti fossero privi dei requisiti, ma il Collegio ha ritenuto che, nel caso di deposito commerciale con accisa assolta e dato il contesto probatorio e l'assoluzione penale, la pretesa sia infondata.
Risoluzione Ministero delle Finanze 12/06/1990 prot. 430039
Precisa che per l'applicazione della riduzione in fattura per gasolio agricolo è necessaria la dichiarazione sottoscritta dall'agricoltore attestante la specifica destinazione agricola, da consegnare al fornitore al momento dell'acquisto.
Art. 4 legge 20 marzo 1865, n.2248 (principio del giudicato)
Il principio secondo cui la Pubblica Amministrazione deve conformarsi alla sentenza passata in cosa giudicata è applicabile anche in materia tributaria; un giudicato penale che assolve ha efficacia limitativa sull'attività di riscossione tributaria dell'Amministrazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte Costituzionale
Cass. 27/01/2003 n.1191; Cass. 10/07/1992 n.840; Corte Cost. 23/03/1992 n.120; Corte Cost. 18/07/1997 n.264
La giurisprudenza citata afferma che l'iscrizione a ruolo del tributo dopo l'assoluzione in sede penale può essere illegittima e che l'Amministrazione deve conformarsi al giudicato penale; detta giurisprudenza è stata utilizzata dal Collegio per escludere la legittimità della pretesa tributaria.
T.U. delle leggi doganali / riferimenti sull'ammanco (art. 37 TULD richiamato)
I quantitativi mancanti sottraggono all'imposizione solo se la perdita è dovuta a fenomeni fisici, chimici o biologici o a dispersioni/vanificazioni senza utilizzazione o manipolazione; la perdita per furto o rapina non comporta l'azzeramento dell'imposta.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra deposito fiscale (regime di sospensione) e deposito commerciale (accisa assolta): la posizione di responsabilità fiscale e le conseguenze dell'immissione al consumo differiscono sostanzialmente.
- Per le agevolazioni sul gasolio agricolo occorre acquisire e conservare la dichiarazione dell'acquirente prevista dal DM/DPR; l'assenza o l'incompletezza di queste dichiarazioni può esporre il fornitore/gestore a contestazioni, salvo che non risulti la sua partecipazione alla frode.
- Un accertamento tributario che si fondi su fatti già oggetto di giudizio penale risolto con assoluzione del contribuente trova limiti significativi: l'Amministrazione deve conformarsi al giudicato penale e la riscossione può essere illegittima se proseguita dopo l'assoluzione.
- La prova dell'effettiva partecipazione o concorso del venditore nella frode grava sull'Amministrazione; la mera vendita a soggetti che poi sfruttano l'agevolazione non è automaticamente sufficiente a far scattare la responsabilità solidale del venditore, se quest'ultimo ha operato nel regime fiscale corretto e senza profili di colpa.
- Le perdite di merce in regime sospensivo sono dedotte dall'imposizione solo se dovute a cause fisiche/tecniche/naturali o forza maggiore; il furto e la rapina, che costituiscono spossessamento, non eliminano automaticamente l'obbligo dell'imposta.
- A livello operativo, i soggetti che vendono carburante con agevolazioni devono mantenere documentazione completa (dichiarazioni d'uso, DAA o altri documenti di trasporto, registri) per dimostrare la correttezza degli adempimenti e per difendersi da contestazioni.
- In presenza di contenziosi tributari correlati a procedimenti penali, è opportuno monitorare l'esito penale e valutare tempestivamente l'opportunità di eccepire il giudicato penale nel processo tributario.
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