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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2761

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2761 del Consiglio, del 24 ottobre 2024, che attua il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32024R2761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato XLI del regolamento (UE) n. 833/2014 per riallocare specificamente al meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina le somme versate al bilancio dell’Unione in forza del regime sulle entrate straordinarie generate dagli attivi russi immobilizzati. La modifica si inserisce nel quadro delle misure restrittive adottate contro la Russia e nel più ampio schema di finanziamento europeo e G7 a favore dell’Ucraina. L’effetto pratico è quello di vincolare tali importi al rimborso dei prestiti di assistenza macrofinanziaria concessi dall’Unione e dei prestiti bilaterali dei partner del G7.

Modifica dell’allegato XLI del regolamento (UE) n. 833/2014 per destinare al meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina le somme trasferite al bilancio dell’Unione a titolo del contributo finanziario collegato alle entrate straordinarie dei depositari centrali di titoli.

Ambito di applicazione

Si applica agli importi trasferiti al bilancio dell’Unione ai sensi dell’articolo 1 bis, paragrafo 11, della decisione 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2024/2760. La misura riguarda quindi il meccanismo di assegnazione di tali fondi all’interno del bilancio dell’Unione, con finalità di sostegno all’Ucraina; non introduce obblighi diretti generali per operatori economici diversi da quelli già coinvolti nel regime sanzionatorio e nel meccanismo di trasferimento dei contributi. Si applica dal secondo pagamento semestrale del contributo finanziario del 2025 e a tutti i pagamenti successivi, in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2761 del Consiglio

Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Russia per la guerra di aggressione contro l’Ucraina. La sua funzione è tecnica ma rilevante: aggiorna la destinazione dei flussi finanziari derivanti dalle entrate straordinarie generate dagli attivi immobilizzati, indirizzandoli al meccanismo europeo di sostegno finanziario all’Ucraina.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si inserisce nell’architettura già costruita dal regolamento (UE) n. 833/2014 e dalle successive modifiche, in particolare dal regolamento (UE) 2024/1469, che aveva introdotto il contributo finanziario dovuto dai depositari centrali che detengono riserve e attività della Banca centrale della Russia per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR. Tale contributo corrisponde al 99,7 % degli utili netti derivanti dalle entrate inattese e straordinarie ricavate dal 15 febbraio 2024 in conseguenza dell’attuazione delle misure restrittive. Il presente regolamento recepisce inoltre l’evoluzione decisa il 24 ottobre 2024 con la decisione di esecuzione (PESC) 2024/2760.

Razionale politico-finanziario

Nei considerando si richiama il forte aggravamento delle esigenze finanziarie dell’Ucraina, dovuto ai danni ingenti causati dalla guerra e al fabbisogno di risorse per ripresa e ricostruzione. Viene richiamato anche il programma quadriennale del FMI da 15,6 miliardi di USD e il fabbisogno di finanziamento di base stimato in 121,9 miliardi di USD. Il Consiglio europeo del 27 giugno 2024 aveva chiesto di lavorare a nuovi finanziamenti per l’Ucraina, anche sotto forma di prestiti rimborsati tramite futuri flussi di entrate straordinarie, nell’ambito di un obiettivo complessivo di circa 50 miliardi di EUR con i partner del G7.

Ambito della modifica normativa

La misura non crea un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica la destinazione di somme già trasferite al bilancio dell’Unione in applicazione del sistema relativo agli utili straordinari generati dagli attivi russi immobilizzati. Il punto 1 dell’allegato XLI del regolamento (UE) n. 833/2014 viene sostituito per stabilire in modo espresso che tali importi sono assegnati al meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2024/2773.

Destinazione delle somme e funzione del meccanismo

Gli importi trasferiti al bilancio dell’Unione sono destinati ad assistere l’Ucraina nel rimborso:

  • dei prestiti di assistenza macrofinanziaria concessi dall’Unione;
  • dei prestiti bilaterali concessi dai partner del G7.

Il meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina è quindi qualificato come strumento di spesa dell’Unione ai fini dell’assegnazione del contributo finanziario previsto dal regime sanzionatorio.

Entrata in vigore e decorrenza applicativa

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tuttavia, la sua applicazione sostanziale è differita: esso si applica dal secondo pagamento semestrale del contributo finanziario del 2025 e a tutti i pagamenti successivi. Ciò è rilevante per la pianificazione finanziaria e per la gestione dei flussi connessi al meccanismo di redistribuzione delle entrate straordinarie.

Effetti pratici per gli operatori e per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il regolamento interessa soprattutto la corretta qualificazione e destinazione dei flussi finanziari derivanti dal contributo dovuto dai depositari centrali nell’ambito delle misure restrittive contro la Russia. La novità è essenzialmente di allocazione di bilancio: le somme già assoggettate al meccanismo del regolamento (UE) n. 833/2014 vengono indirizzate a un canale specifico di sostegno all’Ucraina, con impatto sulla governance delle risorse ma senza introdurre, nel testo esaminato, ulteriori obblighi operativi di compliance o nuove sanzioni.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato XLI del regolamento (UE) n. 833/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XLI del regolamento (UE) n. 833/2014 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione.

Destinazione dei contributi finanziari al meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina

L’allegato sostituisce il punto 1 dell’allegato XLI prevedendo che gli importi trasferiti al bilancio dell’Unione a norma dell’articolo 1 bis, paragrafo 11, della decisione 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2024/2760, siano assegnati al meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2024/2773.

Finalità dell’assegnazione

Le somme sono destinate ad assistere l’Ucraina nel rimborso dei prestiti di assistenza macrofinanziaria concessi dall’Unione e dei prestiti bilaterali concessi dai partner del G7.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica al secondo pagamento semestrale del contributo finanziario del 2025 e a tutti i pagamenti successivi.

Vincolatività e applicabilità diretta

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivebilancio uesostegno all'ucrainaassistenza macrofinanziariapolitica estera e di sicurezza comune

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