Cassazione Civile, Ordinanza n. 08665/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una pretesa relativa alla tassa rifiuti per più annualità. La società contribuente, titolare di aree e immobili adibiti a deposito container e magazzino merci, sosteneva che tali superfici producessero solo rifiuti speciali, auto-smaltiti a proprie spese, e chiedeva: l'annullamento del silenzio del Comune sull'istanza di riesame di un avviso bonario di liquidazione TIA per il 2016; il rimborso delle somme versate in eccesso per gli anni 2011-2015; la restituzione di importi indebitamente riscossi a titolo di TIA/TARSU/TARI; nonché l'annullamento o la disapplicazione dei regolamenti comunali nella parte in cui tassavano in via generalizzata aree destinate a deposito e magazzino e assimilavano ai rifiuti urbani gli imballaggi terziari. La CTR aveva ritenuto inammissibile il ricorso avverso il silenzio sull'istanza di autotutela, perché l'autotutela non è strumento di tutela del contribuente e non era stato indicato un interesse generale. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva violazione dell'art. 19 e dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che era invece impugnabile il silenzio sull'istanza di riesame di un atto non definitivo e che, comunque, la domanda di rimborso/restituzione meritava esame.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti relativi alle domande di rimborso e restituzione. Ha confermato il principio secondo cui il silenzio o il diniego in autotutela su un atto impositivo non definitivo è sindacabile solo per vizi del rifiuto collegati a ragioni di rilevante interesse generale, non per rimettere in discussione la pretesa tributaria. Tuttavia ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva esaminato autonomamente la diversa questione della tempestività e fondatezza delle domande di rimborso e restituzione, che presuppongono un accertamento specifico del debito o dell'indebito. Per tale omissione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario gli atti impugnabili vanno individuati secondo la previsione normativa; il contribuente contestava la mancata ammissibilità del ricorso avverso il silenzio sull'istanza di riesame e sulla richiesta di rimborso.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'impugnabilità della posizione amministrativa formatasi sull'istanza di riesame e la tutela contro il mancato riscontro alle domande di rimborso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo per denunciata violazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il rifiuto dell'amministrazione di procedere ad autotutela su un atto impositivo non è sindacabile nel merito della pretesa fiscale, ma solo per eventuali vizi propri del diniego, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino l'esercizio del potere.
- L'autotutela non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente e il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione discrezionale se non nei limiti dell'illegittimità del rifiuto.
- Le domande di rimborso o restituzione di tributi versati presuppongono un autonomo accertamento dell'indebito e richiedono la verifica della tempestiva impugnazione degli atti impositivi o dei presupposti di legge; non possono essere assorbite automaticamente dal rigetto dell'istanza di autotutela.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare la domanda di rimborso o restituzione distinta dall'istanza di riesame in autotutela, la decisione è cassabile per difetto di pronuncia su un capo autonomo della domanda.
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