Cassazione Penale, Sentenza n. 7367/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Brunelli impugnava la conferma della condanna per diffamazione sostenendo che la notizia pubblicata non era stata resa in modo incompleto: a suo avviso l'articolo riguardava la decisione della Corte di Cassazione sulla competenza territoriale e non la vicenda sostanziale del pestaggio, per cui non sarebbe mancata la completezza informativa contestata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui il diritto di cronaca scrimina la diffamazione solo se la notizia e la sua rappresentazione sono vere, socialmente rilevanti, descritte con continenza espressiva e riportate in modo completo. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l'articolo rese la vicenda rilevante collegandola indebitamente al giudice Greco senza dare conto che quest ultimo era stato assolto sia in primo sia in secondo grado dallaccusa di essere il mandante; tale omissione ha reso incompleta linformazione. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha confermato la condanna originaria (multa di 400 euro, confermata in Appello) e ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali nonché la rifusione delle spese di parte civile liquidate in complessivi euro 3.500.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Limita la trattazione del ricorso in cassazione ai motivi enunciati nei termini di legge; qui indicato rispetto ai limiti formali dellatto di impugnazione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione degli atti e delle conclusioni scritte al giudice; attinente alle modalita di deposito e trasmissione telematica.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che in caso di rigetto del ricorso il ricorrente sia condannato alle spese processuali; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Principio giurisprudenziale sul diritto di cronaca (Cassazione, Sez. 5 e altri precedenti)
Sez. 5, n. 44024 del 04/11/2010; Sez. 5, n. 38896 del 15/04/2019
La giurisprudenza afferma che l'esercizio del diritto di cronaca scrimina la diffamazione solo se la notizia e la sua rappresentazione sono vere, di interesse sociale, descritte con contegno espressivo e riportate in modo completo; la mancata completezza informativa (per esempio l'omissione di assoluzioni rilevanti) esclude la scriminante.
Massime di principio
- Il diritto di cronaca tutela la pubblicazione di notizie solo se la notizia e la sua esposizione sono vere, socialmente rilevanti, contenute espressivamente e complete: l'omissione di fatti determinanti (es. assoluzioni) può integrare diffamazione.
- Non basta che l'articolo replichi una decisione processuale: se il modo di presentarla collega indebitamente una persona a fatti per i quali quella persona è stata poi prosciolta o assolta, linformazione è incompleta e non scriminata.
- Il contenuto dellarticolo (testo) prevale sul titolo ai fini della responsabilità, ma anche il testo deve essere completo: un titolo non attribuito al giornalista non tutela se il testo è diffamatorio o incompleto.
- In cassazione i motivi sono esaminati nei limiti formali previsti dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; ricorsi vaghi o fuori dai limiti possono essere dichiarati inammissibili o comunque rigettati.
- In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile; pertanto la valutazione del rischio processuale e delle spese è rilevante prima di proporre ricorso.
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