Cassazione Civile, Ordinanza n. 08970/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un maggior reddito d’impresa per l’anno 2007 nei confronti di un soggetto che svolgeva attività di lavori edili non specializzati, con effetti ai fini IVA, IRPEF e IRAP. La commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio, confermando la pretesa ai fini IRPEF e IRAP, ma annullando la ripresa IVA per asserito difetto di contraddittorio endoprocedimentale. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o gravemente illogica, in relazione agli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132, n. 4, c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, dell’art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/1972, dell’art. 2220 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse ritenuto erroneamente sufficiente, ai fini della cd. prova di resistenza, la sola allegazione della mancata possibilità di interloquire prima dell’atto impositivo, senza che il contribuente avesse indicato in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere in sede procedimentale.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente perché attinenti alla medesima questione. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non si sia attenuta al principio secondo cui, in caso di dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria, il contribuente deve assolvere l’onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere prima dell’emissione dell’atto e che tali ragioni non siano meramente pretestuose. La motivazione della CTR è stata giudicata inidonea perché si è limitata ad affermare che il mancato contraddittorio aveva impedito al contribuente di interloquire e chiarire, senza verificare quali specifiche difese avrebbe potuto spendere in sede amministrativa. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
la motivazione della sentenza tributaria deve essere adeguata e non apparente
art. 132, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione sufficiente e non meramente apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per censurare la violazione di norme sostanziali e tributarie
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
il contribuente può far valere la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, ma deve anche indicare le concrete difese che avrebbe potuto svolgere
art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/1972
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 2220 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’onere probatorio gravante sul contribuente
Cass. Sez. U. n. 24283/2015
ha affermato l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale e la necessità che il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, non potendo limitarsi a una contestazione meramente formale
Cass. Sez. U. n. 21271/2025
ha ribadito che spetta al giudice di merito verificare ex ante se l’opposizione del contribuente sia pretestuosa, fittizia o strumentale, cioè non idonea a determinare un diverso esito del procedimento
Massime di principio
- In materia tributaria, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare l’invalidità dell’atto solo se il contribuente deduce in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere nella fase amministrativa e tali difese non risultano meramente pretestuose.
- La cd. prova di resistenza non si esaurisce nell’allegazione della mancata interlocuzione con l’Ufficio: il contribuente deve indicare specifiche ragioni difensive riferite al momento in cui il contraddittorio avrebbe dovuto svolgersi.
- Il giudice di merito deve compiere una valutazione probabilistica ex ante sulla non pretestuosità delle difese omesse, verificando se esse avrebbero potuto incidere sul procedimento impositivo.
- Una motivazione che si limiti a rilevare, in astratto, l’impedimento a partecipare al contraddittorio è insufficiente se non spiega quali concrete allegazioni o chiarimenti sarebbero stati effettivamente spendibili dal contribuente.
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