Cassazione Civile, Ordinanza n. 05686/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito di restituzione relativo a un’agevolazione pubblica concessa a una società poi fallita. L’amministrazione/ente gestore dell’agevolazione aveva avviato un procedimento di revoca del contributo per asserita mancata tracciabilità delle spese del programma di investimento; il Comitato competente aveva poi deliberato la revoca parziale, con effetti che avrebbero comportato la restituzione di quanto erogato. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo per una parte minore; l’ente aveva proposto opposizione, ma il tribunale l’aveva rigettata ritenendo che il credito fosse sorto dopo la dichiarazione di fallimento, che il provvedimento di revoca fosse illegittimo per difetto di coincidenza tra avvio del procedimento e provvedimento finale, e che non fossero dovuti aggio e spese di notifica perché la riscossione era iniziata dopo il fallimento. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione della disciplina sul concorso e sulla legge agevolativa, sostenendo che il credito era concorsuale perché il fatto costitutivo della pretesa restitutoria coincideva con l’accertamento ispettivo della mancata tracciabilità, svolto prima del fallimento; inoltre evidenziava la contraddizione tra la motivazione del tribunale e l’ammissione parziale già disposta dal giudice delegato. Con il secondo motivo deduceva violazione della disciplina sul procedimento amministrativo e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il curatore era stato informato e coinvolto nel procedimento di revoca e che l’oggetto del procedimento e del provvedimento finale coincidevano.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretto il principio secondo cui, in tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio ha natura meramente ricognitiva del venir meno di un presupposto di legge e non valenza costitutiva del credito recuperatorio, che sorge ex lege al momento dell’erogazione del beneficio; perciò è irrilevante che l’accertamento dei presupposti della revoca intervenga prima o dopo il fallimento. Ha inoltre valorizzato la circostanza che il giudice delegato aveva comunque già ammesso il credito per una somma minore, richiamando il tema del giudicato endofallimentare riflesso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro argomentazioni del tribunale svolte ad abundantiam, non integranti ratio decidendi. Il decreto del Tribunale è stato quindi cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 101 l.fall.
richiamato come base del ricorso per l’insinuazione al passivo del credito nel fallimento
art. 52 l.fall.
invocato per sostenere la natura concorsuale e l’opponibilità del credito alla massa
art. 11, comma 3, d.l. n. 516/1994, conv. in L. n. 598/1994
norma relativa all’intervento agevolativo e al recupero della somma erogata, letta nel senso che il credito restitutorio nasce con l’erogazione del beneficio
artt. 3, 7 e 8 L. n. 241/1990
richiamati dalla ricorrente per contestare la legittimità del procedimento di revoca e la tutela partecipativa del curatore
artt. 4 e 5 L. n. 2248/1865
richiamati in relazione alla disapplicazione del provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare omesso esame di fatti decisivi
art. 384, comma 1, c.p.c.
richiamato per l’enunciazione del principio di diritto in sede di cassazione con rinvio
Massime di principio
- In materia di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio non ha efficacia costitutiva del credito di restituzione, ma si limita ad accertare il venir meno di un presupposto di legge; il credito recuperatorio sorge ex lege con l’erogazione del contributo ed è quindi opponibile al fallimento anche se la revoca intervenga successivamente.
- Ai fini dell’insinuazione al passivo, è irrilevante che l’accertamento dei presupposti della revoca sia compiuto prima o dopo l’apertura della procedura concorsuale, poiché ciò che rileva è la genesi legale del credito al momento dell’erogazione.
- È inammissibile in cassazione la censura diretta contro argomentazioni della decisione di merito svolte ad abundantiam, quando esse non costituiscono la ratio decidendi della sentenza o del decreto impugnato.
- Se il giudice delegato ha già ammesso il credito, anche solo per un importo ridotto, tale circostanza deve essere considerata dal giudice dell’opposizione e può incidere sulla ricostruzione dell’origine e dell’ammontare del credito.
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