Sentenza del 26/06/2018 n. 2958 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Società cessata - Differimento quinquiennale ex art. 28 comma 4, d.lgs. 175/2014 - Retroattività - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità retroattiva dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014, che introduce un differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione delle società cancellate dal registro delle imprese, ai fini degli accertamenti fiscali e contributivi. La questione è se tale disciplina possa applicarsi anche a società la cui richiesta di cancellazione sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della norma.
La decisione
La sentenza ha escluso la retroattività della disposizione. L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 ha natura sostanziale e non costituisce una norma interpretativa, neppure implicitamente. Pertanto, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 2495, comma 2, c.c. opera solo per le società la cui richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia stata presentata a partire dal 12 dicembre 2014, data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
La disposizione ha natura sostanziale e prevede il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione delle società cancellate dal registro delle imprese. Non avendo natura interpretativa, non può essere applicata retroattivamente.
Art. 2495, comma 2, codice civile
La disciplina degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese deve essere coordinata con il differimento quinquennale introdotto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, ma solo per le cancellazioni richieste durante la vigenza di tale disposizione.
Massime di principio
- Una norma sostanziale nuova non si applica retroattivamente se il legislatore non le attribuisce espressamente natura interpretativa o retroattiva.
- Per stabilire se una società cancellata possa ancora essere destinataria di accertamenti o pretese, occorre verificare la data di presentazione della richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.
- Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione societaria si applica soltanto alle richieste di cancellazione presentate dal 12 dicembre 2014 in poi.
- Non è sufficiente che l'accertamento fiscale sia stato emesso dopo l'entrata in vigore della norma: rileva principalmente il momento in cui è stata presentata la richiesta di cancellazione.
- In assenza di una specifica previsione legislativa, una disciplina che incide sulla capacità o sulla responsabilità di una società estinta non può essere utilizzata per modificare retroattivamente situazioni già perfezionate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 giu 2018Sentenza del 26/06/2018 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 26 giu 2018Sentenza del 26/06/2018 n. 42 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 26 giu 2018Sentenza del 26/06/2018 n. 157 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 26 giu 2018Sentenza del 26/06/2018 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 26 giu 2018Sentenza del 26/06/2018 n. 600 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 26 giu 2018Sentenza del 26/06/2018 n. 840 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →