Cassazione Civile, Sentenza n. 17560/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la demolizione/arretramento di opere realizzate dalla resistente: sopraelevazione del primo piano, scala e pianerottolo di accesso e una terrazza, oltre all'installazione di una bombola del gas e relative difformità rispetto alle norme di sicurezza. La contestazione principale riguardava il mancato rispetto delle distanze legali dal confine (art. 12 NTA del Programma di Fabbricazione del Comune di Villasor) e la qualificazione delle opere come costruite in aderenza; in primo grado la domanda era stata respinta e la Corte d'appello aveva confermato ritenendo che la sopraelevazione fosse in aderenza (anche con riferimento alla proiezione del tetto) e che la ricorrente non avesse legittimazione per la parte minima di confine interessata dall'opera.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto errata la valutazione della corte territoriale sulla legittimazione ad agire (art. 100 c.p.c.), in quanto anche una minima porzione di fronteggiamento della sopraelevazione con la proprietà della ricorrente dà titolo ad agire. Ha inoltre affermato che la sopraelevazione è da considerare nuova costruzione e pertanto soggetta al rispetto delle distanze legali vigenti al momento dell'intervento; la qualificazione di 'aderenza' non poteva ricavarsi dalla sola proiezione al suolo del tetto a falda. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione per il riesame, mentre il ricorso incidentale della resistente è stato dichiarato inesistente. Il giudice del rinvio dovrà anche regolare le spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385 c.p.c.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
Disciplina la legittimazione ad agire; la Corte ha ritenuto che anche un fronteggiamento minimo fra costruzioni sufficiente a integrare l'interesse ad agire della parte proprietaria del fondo contiguo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento del ricorso per cassazione per violazione di norme processuali o per travisamento della prova e della fattispecie, invocato dalla ricorrente
art. 12 Norme di attuazione del Programma di Fabbricazione del Comune di Villasor (15.04.1987)
distanza minima assoluta di m. 5 dal confine e comunque non inferiore a m 10 fra pareti finestrate "ovvero in aderenza nei seguenti casi..."
Stabilisce regole sulle distanze e prevede una deroga per edificazioni in aderenza; la Corte ha precisato che la deroga per aderenza opera solo se le opere combaciano perfettamente da uno dei lati, senza intercapedini, e non può essere ricavata dalla semplice proiezione del tetto
art. 23 del Regolamento edilizio del Comune di Villasor (commi 15 e 16)
"è la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza delle murature e la linea di confine"
La formulazione sulla misurazione delle distanze non autorizza la qualificazione in aderenza quando è presente solo la proiezione di elementi (es. tetto a falda); occorre valutare la effettiva contiguità strutturale e l'assenza di intercapedini
art. 877 c.c.
Richiamato in relazione alla nozione di costruzione in aderenza: la giurisprudenza richiede che opere affiancate combacino perfettamente e non si risolvano in una mera proiezione
art. 873 c.c.
Citato tra le norme richiamate relativamente ai diritti dominicali e alle limitazioni tra proprietà contigue; impiego nella valutazione dei limiti di distanza e degli effetti sulla proprietà del vicino
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati in relazione alla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e della prova tecnica: la Corte di legittimità ha censurato il travisamento delle risultanze tecniche da parte del giudice di merito
art. 385 c.p.c.
Norma richiamata per assegnare al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità
art. 371 c.p.c. (con richiami agli artt. 365, 366, 369 c.p.c.)
Richiami procedurali usati per valutare l'atto della resistente intitolato "controricorso e ricorso incidentale": la Corte ha ritenuto inesistente il ricorso incidentale perché mancavano i requisiti minimi formali e sostanziali previsti dalla norma
Massime di principio
- La legittimazione ad agire per violazione delle distanze legali non è esclusa dalla limitata estensione del fronte confrontante: anche un minimo fronteggiamento dà titolo ad agire
- La sopraelevazione è qualificabile come nuova costruzione e quindi soggetta al rispetto della normativa sulle distanze vigente al momento dell'intervento; il diritto di prevenzione del primo costruttore non opera automaticamente per le sopraelevazioni
- La deroga per costruzione in aderenza richiede effettiva contiguità e combaciare perfettamente lungo il lato: non è sufficiente la sola proiezione al suolo di elementi (es. tetto a falda)
- Le risultanze di consulenze tecniche devono essere correttamente valutate dal giudice di merito e non possono essere travisate per negare diritti processuali fondamentali come la legittimazione
- Un controricorso può valere come ricorso incidentale solo se contiene i requisiti minimi previsti dagli artt. 365-371 c.p.c.; in mancanza il ricorso incidentale è inesistente e le difese possono essere riproposte nel giudizio di rinvio
- In casi analoghi il giudice di merito, se richiesto l'abbattimento/arretramento per violazione delle distanze, deve verificare la natura dell'intervento (nuova costruzione vs. semplice modifica) e applicare le norme locali e codicistiche pertinenti, con adeguata motivazione sulle risultanze tecniche
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