Sentenza n. 472/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di iscrizione dell'impresa individuale artigiana nella white list dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il diniego prefettizio di iscrizione nella white list. Con il primo motivo ha dedotto che l'art. 83, comma 3, lett. d), d.lgs. 159/2011 escluderebbe le imprese artigiane individuali dall'ambito dei controlli antimafia, lamentando inoltre violazioni dei principi di legalità, prevedibilità e buon andamento, della libertà di iniziativa economica e dei principi convenzionali ed europei, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità e sproporzione. Con il secondo motivo ha contestato la ricostruzione del quadro indiziario: le parentele della moglie convivente sarebbero state valorizzate senza prova di frequentazioni o di effettivi legami associativi; la partecipazione al consorzio non avrebbe comportato influenza sulle sue scelte imprenditoriali; i rapporti di cantiere con soggetti controindicati sarebbero occasionali o successivi; i rapporti economici con il consorzio avrebbero avuto importi modesti rispetto al fatturato complessivo. Ha inoltre lamentato istruttoria incompleta e violazione delle norme antimafia e dei principi di proporzionalità. Con il terzo motivo ha censurato il mancato accesso alla prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011, sostenendo che le dimensioni ridotte dell'impresa, l'attività artigianale e la pretesa occasionalità dei rapporti avrebbero imposto di preferire tale misura meno gravosa, e che la Prefettura non avrebbe adeguatamente istruito o motivato la scelta.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti e tre i motivi e, conseguentemente, il ricorso. Il primo motivo è infondato: l'esenzione dell'art. 83, comma 3, lett. d), riguarda il dovere generale delle amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia e non impedisce i controlli quando, come nel caso di specie, l'impresa individuale chiede essa stessa l'iscrizione nella white list, per la quale la disciplina speciale prevede l'acquisizione dell'informazione liberatoria indipendentemente dalle soglie del Codice antimafia. La natura artigiana e le dimensioni dell'impresa non escludono quindi il controllo, soprattutto in presenza di partecipazione consortile e di interesse a contrattare con la pubblica amministrazione. Il secondo motivo è infondato. Il diniego ha valorizzato una rete familiare ampia e qualificata, con collegamenti diretti o indiretti a soggetti e imprese coinvolti in vicende antimafia nel medesimo contesto territoriale ed economico, non un mero automatismo anagrafico. Tali elementi sono stati valutati unitariamente insieme alla partecipazione al consorzio dal 2017, alla sua compagine composta anche da imprese controindicate, ai cantieri comuni e alla dipendenza economica dell'impresa dal consorzio. Il rapporto era stabile e attuale, non episodico, remoto o inconsistente; gli importi fatturati al consorzio (€ 20.219,30 nel 2022 e € 42.464 nel 2023) sono stati ritenuti non trascurabili rispetto all'attività dichiarata, e la ricorrente non ha prodotto documentazione contabile idonea a dimostrare il contrario. Il quadro complessivo integra una ragionevole prognosi di permeabilità mafiosa secondo il criterio del «più probabile che non», senza necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie sui procedimenti riguardanti i consorziati o sul fascicolo prefettizio. Il terzo motivo è infondato: la Prefettura ha esaminato la prevenzione collaborativa e ne ha motivato l'esclusione richiamando la rete di parentele e affinità e la partecipazione consortile protratta, elementi strutturali incompatibili con la mera occasionalità dell'agevolazione e tali da rendere logicamente inidonea la misura collaborativa a neutralizzare il rischio. Le spese seguono la soccombenza: la ricorrente è stata condannata a pagare alla Prefettura € 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 83, comma 3, lett. d), d.lgs. 159/2011
La disposizione di cui al surriferito art. 83, comma 3, lett. d, del D.Lgs. n. 159/2011 va letta in relazione al riferito contesto consortile: si tratta sì di attività artigianale ma comunque imprenditoriale, confermata dall’iscrizione nel registro delle imprese, portatrice di un interesse alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione (avendo avanzato richiesta di iscrizione nella c.d. white list), ambito che deve essere libero, ed è in questo senso particolarmente tutelato dal Legislatore, da qualsiasi rischio di ingerenza della criminalità organizzata a prescindere dalla dimensione che, nel caso specifico, non può essere letta trascurando i rapporti esaminati ed, in particolare, quello consortile ex se portatore di un interesse comune mutualistico dei soggetti consorziati.
L'esenzione prevista per l'attività artigiana individuale non esclude in assoluto l'applicazione dei controlli antimafia: va interpretata nel contesto dell'attività imprenditoriale e dei rapporti consortili, specialmente quando è richiesta l'iscrizione nella white list.
art. 1, comma 52, l. 190/2012
Pertanto, la doglianza attorea rivolta a valorizzare nel caso concreto la presunta limitazione contenuta nell’art. 83, comma 1, lett d), del D.Lgs. n. 159/2011, come detto in ogni caso da leggersi in senso facultizzante e non escludente, è destituita di fondamento sia in relazione all’illustrata esegesi sistematico-sostanziale della norma invocata sia in considerazione della obbligatorietà dell’iscrizione nelle c.d. white lists ex art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 “indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” (e quindi a prescindere dal valore dell’attività considerata) ed ex art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 indipendentemente dalla forma giuridica o dal dimensionamento (rilevando l’ampio spettro dei settori ivi individuati) con la relativa applicazione della disciplina antimafia.
Per le attività individuate dalla disciplina della white list, la documentazione antimafia liberatoria è acquisita indipendentemente dalle soglie del Codice antimafia e dal valore dell'attività.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Pertanto, il Collegio ritiene che la motivazione relativa al diniego di ammissione alla misura di prevenzione collaborativa sia adeguata risultando evidenziati dettagliatamente elementi strutturali che depongono per la sussistenza di circostanze che rendono ex se incontrovertibile la circostanza per cui l’applicazione delle misure preventive non potrebbe comunque logicamente garantire la neutralizzazione del rischio infiltrativo.
La misura di prevenzione collaborativa può essere esclusa quando il provvedimento motiva in modo adeguato la presenza di elementi strutturali incompatibili con l'occasionalità dell'agevolazione e tali da rendere inidonea la misura a neutralizzare il rischio infiltrativo.
Massime di principio
- L'esenzione dall'acquisizione ordinaria della documentazione antimafia prevista per l'attività artigiana svolta in forma di impresa individuale non comporta un'immunità generale dai controlli antimafia e non impedisce la verifica richiesta ai fini dell'iscrizione nella white list, per le attività soggette alla relativa disciplina, indipendentemente dalle soglie economiche.
- La valutazione prefettizia del rischio infiltrativo deve considerare unitariamente gli elementi disponibili. I rapporti familiari possono concorrere alla prognosi quando, per numero, qualità e collocazione nel contesto socio-economico, rivelino una rete significativa e non si riducano a un automatismo fondato sulla mera parentela.
- La partecipazione stabile e protratta a un consorzio esposto a criticità antimafia, unita a rapporti economici continuativi, dipendenza economica e condivisione del contesto operativo, può fondare una prognosi di rischio infiltrativo anche in assenza di contestazioni penali dirette all'impresa interessata; il trasferimento delle controindicazioni non è invece automatico per rapporti episodici, inconsistenti o remoti.
- La prognosi antimafia è preventiva e può fondarsi su una valutazione complessiva secondo il criterio del «più probabile che non», senza richiedere la certezza probatoria propria del giudizio penale.
- Il diniego della prevenzione collaborativa richiede una motivazione che consenta di comprendere perché l'agevolazione non sia occasionale e perché le misure collaborative non siano idonee a neutralizzare il rischio; tale onere è assolto quando sono illustrati elementi strutturali, continuativi e convergenti relativi ai legami e alla gestione dell'impresa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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