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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9142/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva riformato l'assoluzione di primo grado condannando Faedda e Fois per il reato di cui all'art. 515 c.p. e sanzionando la societa' Le Meraviglie. I motivi principali: omessa o insufficiente motivazione circa la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 515 c.p.; carenza di prova in ordine alla concreta consegna ai consumatori finali di scatolette alterate; assenza di accertamento tecnico-scientifico sulla qualità/origine del prodotto; legittima registrazione e uso dei marchi (argomento che, secondo i difensori, escludeva il dolo); violazioni processuali per l'omessa considerazione di memorie difensive e per la mancata valutazione della sospensione condizionale della pena; eccezione di prescrizione del reato; per la societa' Le Meraviglie, altresi' l'eccezione che l'appello del pubblico ministero fosse aspecifico con riferimento alla responsabilita' degli enti ai sensi della normativa sulla responsabilita' amministrativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi di Faedda e Fois con riferimento al vizio di omessa motivazione circa il dolo: la Corte d'appello non ha motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo e non ha confutato le argomentazioni difensive. In conseguenza di tale vizio la Cassazione ha rilevato d'ufficio la prescrizione del reato riferito al periodo 2012-luglio 2016; perciò la sentenza impugnata e' annullata senza rinvio agli effetti penali nei confronti di Faedda e Fois perche' il reato e' estinto per prescrizione, mentre le statuizioni civili sono annullate con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Quanto alla Le Meraviglie s.r.l., la Cassazione ha ritenuto inammissibile l'appello del pubblico ministero relativo alla responsabilita' dell'ente per difetto di specificita' dei motivi (art. 581 c.p.p.) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'ente.

Norme richiamate

  • art. 515 cod. pen.

    Reato di frode in commercio: la Corte ha ritenuto necessario che la motivazione accerti esplicitamente il dolo. L'omessa valutazione del dolo configura vizio motivazionale e giustifica annullamento.

  • art. 517-quater cod. pen.

    Riguarda la contraffazione/alterazione di indicazioni geografiche. Il Tribunale aveva assolto gli imputati per questo capo; la Cassazione osserva che l'assoluzione d'ufficio su tale articolo e' rimasta e non autorizza comunque a prescindere dalla verifica del dolo per l'art. 515.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Disciplina la specificita' del motivo d'appello: la Cassazione ha ritenuto aspecifico l'appello del pubblico ministero contro la Le Meraviglie, poiche' privo di ragioni di fatto e diritto idonee a sostenere la responsabilita' dell'ente, e ne ha dichiarato l'inammissibilita'.

  • art. 111 Cost.

    Riferimento ai principi costituzionali del giusto processo e dell'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziali; la Corte richiama il rispetto delle garanzie processuali connesse alla valutazione degli elementi di fatto e di diritto.

  • d.lgs. n. 150/2022 (art. 33, comma 1, lett. d) - introduzione comma 1-bis art. 581 c.p.p.)

    Ha chiarito e ribadito il principio della necessaria specificita' dell'appello di secondo grado: l'atto e' inammissibile se non enuncia puntualmente i rilievi critici con riferimento ai capi della decisione impugnata.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 8825/2016 - Galtelli)

    Richiamata quale orientamento che stabilisce criteri di specificita' dell'impugnazione e la conseguente inammissibilita' se tali criteri non sono rispettati.

Massime di principio

  • Per il reato di frode in commercio (art. 515 c.p.) e' indispensabile che la motivazione giudiziaria accerti e motivi la sussistenza del dolo: la mera constatazione di una dicitura o marchio non basta se non si dimostra l'intenzione di trarre in inganno il consumatore.
  • La registrazione e l'uso legittimo di un marchio non escludono automaticamente l'esame sull'idoneita' del messaggio a produrre confusione; tuttavia la difesa puo' invocare la legittimita' del marchio come elemento rilevante a favore dell'insussistenza del dolo.
  • In assenze di accertamenti tecnico-scientifici sulla qualita' o origine dei prodotti, la condanna per frode commerciale rischia il vizio di travisamento della prova; per contestare la qualita' del prodotto e' necessaria prova peritale idonea.
  • L'appello del pubblico ministero contro la responsabilita' di un ente per reato presupposto richiede motivazione specifica sull'interesse o vantaggio dell'ente e sull'assenza di modelli di organizzazione idonei; la genericita' dell'atto e' inammissibile e puo' condurre all'annullamento senza rinvio.
  • La mancata motivazione su questioni rilevanti sollevate dalla difesa (es. memorie depositate) integra vizio procedurale che puo' giustificare l'annullamento della sentenza impugnata.
  • Se, in sede di legittimita', emerge un vizio che comporta il formarsi del rapporto processuale e contestualmente la prescrizione del reato, la Cassazione puo' annullare senza rinvio per gli effetti penali; le eventuali pretese civili sono invece rinviate al giudice civile competente.

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