Cassazione Penale, Ordinanza n. 29833/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Messina ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato alla pena di undici mesi di arresto, con riconoscimento della continuazione con altro reato già giudicato con sentenza irrevocabile, per la violazione dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011. In cassazione l'imputato ha dedotto un unico motivo di erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il fatto contestato non integrasse il reato perché i ritardi nell'ottemperare all'obbligo di presentazione sarebbero stati lievissimi: in un'occasione vi sarebbe stata anche una plausibile giustificazione, mentre nelle altre la tardiva presentazione sarebbe dipesa da rallentamenti della circolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che dalla sentenza impugnata non emergeva alcun difetto di motivazione e che, al contrario, il giudice di appello aveva valorizzato anche la reiterazione dei comportamenti ai fini dell'elemento soggettivo. La censura è stata qualificata come richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il mero ritardo nell'adempimento dell'obbligo di presentazione integra il reato contestato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
Il mero ritardo nell'adempimento dell'obbligo di presentazione integra la fattispecie incriminatrice; la valutazione della reiterazione dei comportamenti può essere rilevante anche ai fini dell'elemento soggettivo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa nella causazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già logicamente apprezzato gli elementi fattuali decisivi.
- Ai fini della violazione dell'obbligo di presentazione previsto dalla normativa di prevenzione, anche un mero ritardo può integrare il reato, senza che sia necessario un inadempimento totale.
- La reiterazione di condotte tardive può essere valorizzata dal giudice di merito come indice dell'elemento soggettivo del reato.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato e inammissibile, il ricorrente sopporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese e la somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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