Cassazione Civile, Ordinanza n. 05192/2026 del 07/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratori ente collettivo)
La controversia
La controversia nasce dalla condanna, pronunciata dalla Corte dei conti in appello, di alcuni componenti dell'organo di amministrazione e della segreteria frazionale di un'ASUC per il danno arrecato all'ente collettivo in relazione alla concessione in uso a terzi di un pascolo appartenente alla proprietà collettiva. Secondo la decisione contabile, l'affidamento era avvenuto mediante trattativa privata con confronto concorrenziale per offerte segrete, anziché con asta pubblica. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza lamentando un vizio di giurisdizione: hanno sostenuto che, in materia di proprietà collettiva e usi civici, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, salvo le questioni sull'esistenza, natura ed estensione dei diritti riservate ai commissari usi civici ai sensi della legge n. 1766/1927. La Procura generale presso la Corte dei conti ha resistito. Il ricorso per cassazione era quindi limitato al profilo della giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti della giurisdizione contabile. Ha affermato che, per radicare la giurisdizione della Corte dei conti, occorrono il carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisce e la gestione di denaro o beni pubblici; nella vicenda esaminata, invece, i beni oggetto di uso civico appartengono a una collettività e l'ente esponenziale ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia statutaria. I componenti dell'ASUC non sono stati considerati inseriti nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario implicata dalla motivazione e senza pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
È richiamato per sostenere che la giurisdizione in materia di proprietà collettiva spetta al giudice ordinario, salvo le specifiche attribuzioni previste dalla legge sui diritti di uso civico.
art. 29 L. 16 giugno 1927, n. 1766
Attribuisce ai commissari usi civici le controversie relative all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico.
art. 27 L. 16 giugno 1927, n. 1766
Individua i commissari istituiti per le controversie in materia di usi civici.
art. 5 L. 16 giugno 1927, n. 1766
È richiamato in tema di liquidazione degli usi civici insistenti su beni appartenenti a privati, mediante apporzionamento e assegnazione di una porzione al Comune quale compenso per la liquidazione.
art. 1 L. 16 giugno 1927, n. 1766
È richiamato per definire gli usi civici esercitati su terre possedute da comuni, frazioni di comune, comunanze, partecipanze, università e altre associazioni agrarie.
art. 1, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 168
"Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria"
Conferma la natura privatistica degli enti esponenziali delle collettività titolari di usi civici e proprietà collettiva.
Massime di principio
- La giurisdizione contabile per responsabilità amministrativa presuppone che il soggetto agente sia inserito, anche solo temporaneamente, nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione per lo svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico.
- Ai fini della giurisdizione della Corte dei conti non basta che il pregiudizio riguardi un interesse pubblico in senso lato: occorre che il danno colpisca un ente pubblico o risorse pubbliche, mentre resta irrilevante il mero coinvolgimento di finalità di interesse generale gestite da soggetti privati.
- Gli enti esponenziali delle collettività titolari di diritti di uso civico e di proprietà collettiva, se dotati di personalità giuridica di diritto privato, non sono per ciò solo assimilabili alla pubblica amministrazione.
- Le controversie relative alla gestione di beni di proprietà collettiva, quando non investano l'esistenza, la natura o l'estensione del diritto di uso civico, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La qualificazione di un bene come assoggettato a uso civico e la sua funzionalizzazione a interessi ambientali o paesaggistici non ne mutano automaticamente la natura in bene demaniale appartenente allo Stato.
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