Cassazione Civile, Ordinanza n. 24666/2021 del 14/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento proposto tramite DOCFA da un'area demaniale marittima scoperta concessa alla società, utilizzata per imbarco, sbarco, movimentazione e sosta delle merci, variandolo da categoria F/1 con rendita zero a categoria D/8 con rendita pari a euro 16.800,00. La società aveva impugnato l'atto deducendo difetto di motivazione e erroneità del classamento. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo inammissibili nuove difese ex art. 57 d.lgs. 546/1992, insufficiente la motivazione dell'atto e, comunque, corretto il diverso inquadramento in categoria E/1. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che in appello non aveva introdotto domande nuove ma solo difese contro la decisione di primo grado; (2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti catastali, contestando l'affermazione di carenza motivazionale perché, nel procedimento DOCFA, la motivazione può essere sintetica e il contribuente conosce già i dati posti a base del classamento; (3) violazione delle norme sul classamento catastale, censurando la qualificazione dell'immobile e sostenendo che l'area, per ubicazione e destinazione commerciale, non poteva essere censita in F/1 né in E/1 ma era correttamente classificata in D/8. La società resistente ha depositato controricorso e memorie tardive, dichiarati improcedibili e quindi non esaminati.
La decisione
La Corte ha ritenuto improcedibile il controricorso tardivamente depositato dalla società. Ha accolto il primo motivo, escludendo la violazione del divieto di nova perché la deduzione dell'Ufficio in appello sulla relazione di stima allegata all'avviso costituiva mera difesa contro la motivazione della sentenza di primo grado. Ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, affermando che, nel caso di classamento effettuato in procedura DOCFA con stima diretta di immobile a destinazione speciale, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando si tratta di semplice valutazione tecnica e non di contestazione dei fatti dichiarati dal contribuente; inoltre ha escluso che l'area portuale demaniale, utilizzata per operazioni di movimentazione, deposito, imbarco e sbarco merci, potesse essere classificata in categoria E, poiché dotata di autonomia funzionale e reddituale e dunque riconducibile alla categoria D/8. Conclusivamente la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 546/1992
Nel giudizio tributario di appello sono vietate le nuove domande e i nuovi motivi, ma resta consentita la mera difesa diretta a contrastare le argomentazioni della sentenza di primo grado; la deduzione della relazione di stima in appello, nel caso concreto, è stata qualificata come difesa e non come nova.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato per la disciplina della motivazione degli atti tributari; nel caso di classamento DOCFA la motivazione può essere sintetica solo nei limiti in cui non siano contestati gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente.
art. 3 L. 241/1990
Richiamato quale parametro generale di motivazione degli atti amministrativi; la motivazione catastale deve essere adeguata alla natura tecnica della stima, ma più analitica se l'Amministrazione disattende i dati fattuali dichiarati.
art. 2, comma 58, L. 662/1996
Norma richiamata quale base della segnalazione comunale che ha originato la rettifica del classamento.
art. 2, comma 40, d.l. 262/2006 conv. in L. 286/2006
Le categorie catastali E non possono comprendere immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato o ad usi diversi quando presentino autonomia funzionale e reddituale.
art. 8 D.P.R. 1142/1949
Richiamato dall'Ufficio per la disciplina del classamento catastale.
R.D.L. 652/1939, art. 3
Richiamato quale fonte delle dichiarazioni di accatastamento.
R.D.L. 652/1939, art. 10
Per gli immobili non raggruppabili in categorie e classi o per opifici e immobili costruiti per speciali esigenze di attività industriale o commerciale, la rendita è determinata con stima diretta per singola unità.
d.l. 16/1993, art. 2
Richiamato quale base della procedura DOCFA per l'attribuzione della rendita catastale.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701
Richiamato quale regolamentazione della procedura DOCFA.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge posta a fondamento del ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Censura di nullità per violazione del divieto di nova in appello.
art. 378 c.p.c.
Richiamato in relazione alla tardiva memoria depositata in cassazione, non valutabile per la tardività del controricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di appello, non integra violazione del divieto di nova la deduzione con cui l'appellante si limiti a sviluppare difese volte a contestare la ratio decidendi della sentenza di primo grado, senza introdurre una nuova domanda o un nuovo tema di indagine.
- In tema di classamento catastale effettuato tramite procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso può essere sintetica quando la rettifica dipende da una diversa valutazione tecnica del bene; se invece l'Ufficio disattende gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente, la motivazione deve specificare le difformità riscontrate in modo da consentire pieno esercizio del diritto di difesa.
- Gli immobili o le aree utilizzati per attività commerciali o comunque dotati di autonomia funzionale e reddituale non possono essere ricondotti alle categorie catastali E, riservate a beni sostanzialmente estranei a usi commerciali o industriali e improduttivi di reddito.
- Le aree portuali o demaniali, se concretamente impiegate per movimentazione, deposito, imbarco e sbarco merci nell'ambito di un'attività imprenditoriale, possono essere classificate come immobili a destinazione speciale nella categoria D/8, in quanto idonee a produrre reddito e non meramente strumentali in senso extra-commerciale.
- Nel giudizio di legittimità il controricorso depositato oltre il termine previsto è improcedibile e non può essere considerato, con conseguente irrilevanza anche delle eventuali memorie tardive collegate.
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