Cassazione Penale, Ordinanza n. 05970/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla novità del motivo rispetto all'appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., e sulla mancata specifica censura della determinazione della pena già nel giudizio di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14/06/2024. Dal testo emerge che il ricorso conteneva un solo motivo, con il quale si denunciava la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena. La Corte osserva però che la censura non era stata previamente dedotta come motivo di appello, poiché nell'atto di appello era stata lamentata soltanto la mancata concessione delle attenuanti generiche. La doglianza era quindi ritenuta nuova in cassazione e, comunque, non specificamente articolata sul punto della quantificazione della pena. La Corte aggiunge anche che la pena inflitta non appariva particolarmente elevata rispetto alla forbice edittale.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il motivo di ricorso per cassazione non può essere proposto se non è stato previamente dedotto come motivo di appello; la novità della censura comporta inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure nuove, cioè non previamente dedotte con l'atto di appello, quando la legge ne preveda l'onere a pena di inammissibilità.
- La doglianza sulla determinazione della pena deve essere specifica e deve investire puntualmente il trattamento sanzionatorio contestato; non è sufficiente una critica generica o indiretta rispetto ad altri profili, come il diniego delle attenuanti generiche.
- In cassazione la pena non viene rivalutata in astratto, se il giudice di merito ha applicato una sanzione che non appare manifestamente sproporzionata rispetto alla cornice edittale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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