Sentenza n. 337/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. M_D -OMISSIS-, tramite il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, Ufficio Impiego Sottufficiali, ha disposto il non accoglimento dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 tesa ad ottenere l'assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di assegnazione temporanea per tre anni presso una sede vicina alla residenza familiare, presentata ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, sottufficiale dell'Esercito e genitore di un figlio, ha impugnato il diniego dell'istanza di assegnazione temporanea. Ha dedotto la violazione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, dell'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, oltre a eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che la previsione del diniego per motivate esigenze organiche o di servizio non sarebbe applicabile al personale dell'Esercito; che l'amministrazione avrebbe erroneamente fondato il diniego sulla posizione organica e non su quella retributiva; che l'infungibilità della specializzazione non potrebbe impedire in concreto l'accesso al beneficio; che presso la sede richiesta sarebbe disponibile un incarico di sistemista dei servizi informatici, coerente con un corso frequentato nel 2021; nonché che il provvedimento sarebbe privo di adeguata motivazione e sproporzionato per mancato bilanciamento tra esigenze organizzative e interesse familiare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando anche le ragioni già poste a fondamento del rigetto cautelare, confermato in appello per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto sufficientemente motivato il diniego, fondato sull'eccezionalità delle esigenze organizzative: il reparto di appartenenza è unico nell'Esercito e presenta carenze organiche, mentre il profilo professionale del ricorrente è altamente specialistico, infungibile e non presente negli altri reparti. Il giudice ha affermato che i casi o le esigenze eccezionali che consentono il diniego del beneficio possono riguardare anche esigenze organizzative, purché dotate di evidente rilevanza. Ha inoltre ritenuto adeguatamente giustificata l'impossibilità di impiegare il ricorrente nella diversa posizione di sistemista dei servizi informatici, sia perché egli era stato confermato nella propria posizione specialistica al termine del corso, sia per l'indisponibilità di posti nell'area richiesta. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
casi o esigenze eccezionali
Il beneficio dell'assegnazione temporanea può essere negato per casi o esigenze eccezionali, comprese esigenze organizzative connotate da evidente rilevanza.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
motivate esigenze organiche o di servizio
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per contestare il diniego; la sentenza non accoglie la censura e conferma la rilevanza delle esigenze organiche e di servizio poste dall'amministrazione a fondamento del provvedimento.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato in relazione all'unicità del reparto, alla sofferenza organica e all'infungibilità del profilo specialistico.
art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma la sentenza non le attribuisce una distinta portata decisoria.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, le esigenze eccezionali che consentono di negare l'assegnazione temporanea possono consistere anche in esigenze organizzative dell'amministrazione, purché siano concretamente dimostrate e caratterizzate da evidente rilevanza.
- Il diniego dell'assegnazione temporanea è adeguatamente motivato quando individua specificamente l'unicità del reparto di appartenenza, la sua sofferenza organica e l'infungibilità della professionalità specialistica del dipendente, spiegando perché tali elementi impediscano l'assegnazione richiesta.
- L'infungibilità di una professionalità specialistica e l'assenza di tale profilo presso altri reparti possono costituire ragioni eccezionali idonee a prevalere sull'interesse familiare all'assegnazione temporanea.
- La verifica della possibilità di assegnare il dipendente a un diverso profilo professionale deve considerare sia la posizione effettivamente ricoperta e la conferma nella relativa specializzazione, sia la concreta disponibilità di posti nella sede richiesta.
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